Legge federale sull’obbligo di dichiarazione (UE/AELS)

Il 1° settembre 2013 è entrata in vigore sia la legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) sia l’ordinanza del 26 giugno 2013 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS).

La LDPS e l’ODPS disciplinano la procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS che intendono svolgere una professione regolamentata in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Queste basi legali sono necessarie per garantire una verifica più rapida ed efficiente delle qualifiche professionali dei cittadini UE/AELS.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/base-legale-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae.html