Formazioni all'estero per le quali non è possibile alcun riconoscimento
Un riconoscimento delle qualifiche non è possibile per tutte le formazioni acquisite all’estero, in particolare per le formazioni o i diplomi seguenti
La scuola dell’obbligo (livello secondario I)
In Svizzera non esiste un’autorità competente per il riconoscimento dei diplomi di fine scuola dell’obbligo. Un certificato di questo genere permette di accedere agli studi universitari, ma non prepara all’esercizio di una professione specifica. Pertanto non rientra nel campo d’applicazione delle basi legali.
Ovvero se non si è appreso un mestiere o se il mestiere appreso non consente di trovare lavoro, bisogna considerare l’ipotesi di una riqualificazione o di una riconversione professionale. In Svizzera è possibile ottenere una qualificazione professionale per adulti. Le autorità cantonali, competenti in materia, propongono procedure specifiche. Le informazioni su queste offerte destinate agli adulti si trovano:
Diplomi di maturità di scuola superiore (liceo, livello secondario II)
In Svizzera non esiste un’autorità competente per il riconoscimento dei diplomi di maturità di scuola superiore (p. es. liceo, livello secondario II). Un certificato di questo genere permette di accedere agli studi universitari, ma non prepara all’esercizio di una professione specifica. Pertanto non rientra nel campo d’applicazione delle basi legali.
Informazioni dettagliate sulle procedure di ammissione alle università svizzere sono tuttavia disponibili sul sito di swissuniversities: Valutazione degli attestati esteri di formazione
Chi desidera studiare in Svizzera deve rivolgersi alla scuola o all’istituto di sua scelta, cui spetta decidere in merito all’ammissione.
Certificati di formazione continua
In Svizzera non esistono autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi di formazione continua (in particolare CAS, DAS, MAS, ecc.).
In effetti, nessuna base legale disciplina il riconoscimento di questi certificati che non corrispondono all’apprendimento di una professione in quanto tale. Per questo tipo di diplomi non può quindi essere rilasciato alcun riconoscimento. Questi diplomi permettono in genere di sviluppare delle competenze nell’ambito nel quale si intende svolgere un’attività. Possono essere presentati in un dossier di candidatura; spetta in questo caso al datore di lavoro determinarne il valore.
Posso far riconoscere il mio diploma rilasciato da una scuola/da un istituto
Se l’istituto privato che ha rilasciato il titolo professionale è riconosciuto o accreditato dallo Stato di origine, è possibile presentare una domanda di riconoscimento all’autorità competente. Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto dallo Stato (o non accreditato dallo stesso) non soddisfa le condizioni previste per il riconoscimento in Svizzera.
Il quadro giuridico disciplina infatti soltanto il riconoscimento dei diplomi professionali statali o riconosciuti dallo Stato d’origine.
Se il diploma privato consente di esercitare una professione non regolamentata in Svizzera (ad esempio nel settore alberghiero), è possibile accedere al mercato del lavoro senza alcuna formalità. La reputazione della scuola privata avrà probabilmente un ruolo importante nei contatti con i datori di lavoro.
Una formazione non portata a termine
Le autorità competenti possono entrare in materia per un riconoscimento soltanto se la formazione estera è stata svolta per intero.