Procedura presso la SEFRI

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La SEFRI è il punto di contatto nazionale nonché l’autorità competente per il riconoscimento dei diplomi nei seguenti settori.

  • Formazione professionale: la SEFRI confronta i diplomi e i certificati esteri con i titoli professionali svizzeri. Se la formazione estera soddisfa i requisiti per il riconoscimento, il titolo conseguito viene dichiarato equipollente. Elenco delle professioni SEFRI
  • Diplomi universitari per l’esercizio di una professione regolamentata: è considerata regolamentata un’attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si possiedono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La SEFRI confronta la formazione estera con il contenuto della formazione svizzera e rilascia un documento che attesta l’equipollenza.

Per il titolo ottenuto con la formazione estera è possibile ricevere un riconoscimento formale (equipollenza) o un’attestazione del livello (professioni non regolamentate).

Riconoscimento (equipollenza)

Il riconoscimento del diploma estero è necessario nel caso delle professioni regolamentate. Infatti, per poterle esercitare le disposizioni legali richiedono il possesso di un diploma specifico. Con il riconoscimento la SEFRI attesta che il titolo conseguito all’estero è equipollente al rispettivo titolo svizzero.

Attestazione del livello

In Svizzera non vi sono ostacoli all’esercizio delle professioni non regolamentate. In questi casi la SEFRI consiglia di farsi rilasciare un’attestazione del livello.

L’attestazione del livello è un documento redatto dalla SEFRI che serve a informare le scuole, i futuri datori di lavoro e le autorità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri.html