Sussidi di coesione

L’articolo 74 LPSU preveste che le scuole universitarie, i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, possano essere sostenute nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento. L’articolo 74 capoverso 2 LPSU stabilisce che l’erogazione di sussidi di coesione avvenga in modo decrescente e debba cessare entro otto anni dall’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento, vale a dire entro la fine del 2024.

L’articolo 67 attua queste disposizioni di legge: stabilisce il periodo rilevante per il calcolo e l’anno di riferimento per determinare eventuali perdite. Disciplina altresì la ripartizione e la concessione dei sussidi nonché il versamento degressivo dell’importo globale dei sussidi di coesione.

I sussidi del fondo di coesione hanno lo scopo di compensare eventuali perdite subite da una scuola universitaria a causa del cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi di base. Il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo il nuovo diritto (LPSU) viene confrontato con il sussidio previsto rispettivamente dalla LAU o dalla LSUP in un anno di riferimento. Come anno di riferimento viene considerato il valore medio degli anni di sussidio 2015 e 2016.

A tale proposito l’articolo 74 LPSU prevede che una scuola universitaria riceva i sussidi di coesione quando i sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento. I sussidi di coesione possono essere concessi alle scuole universitarie che, tra il 2017 e il 2019, subiscono una o più perdite superiori al cinque per cento rispetto all’anno di riferimento. Il diritto ai sussidi di coesione decade tuttavia se, nel 2019, la scuola universitaria non subisce perdite superiori al cinque per cento. I sussidi di coesione sono concessi al più tardi entro la fine del 2024, tuttavia soltanto finché le perdite rispetto all’anno di riferimento superano il cinque per cento.

  • Ai fini dell’attribuzione dei sussidi di coesione, per ciascuna università o scuola universitaria professionale viene calcolata la differenza tra: il sussidio di base dell’anno di riferimento secondo il diritto anteriore (LAU o LSUP); e il sussidio basato sulle prestazioni e determinato secondo la LPSU, considerando solo le perdite superiori al cinque per cento.
  • Sommando le perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali) subite in un determinato anno rispetto all’anno di riferimento si ottiene la «somma delle perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali)». Questa somma costituisce l’importo massimo del fondo di coesione. Se l’importo supera i fondi disponibili ai sensi dell’articolo 67 capoverso 5 O-LPSU, viene ridotto di conseguenza. I sussidi di coesione sono assegnati all’università o alla scuola universitaria professionale proporzionalmente alle perdite subite. In questo modo è escluso che un’università o una scuola universitaria professionale che beneficia dei sussidi subisca una perdita inferiore al cinque per cento, ovvero inferiore a un’altra scuola universitaria professionale che non ha diritto ai sussidi.

Calcolo dei sussidi di coesione concessi alla singola università o scuola universitaria professionale:

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https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/hs/scuole-universitarie/finanziamento-delle-scuole-universitarie-cantonali/sussidi-di-base-secondo-la-lpsu/sussidi-di-coesione.html