Basi legali per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere
La Svizzera ha definito un quadro giuridico per il riconoscimento delle qualifiche professionali volto a facilitare l’integrazione professionale dei titolari di diplomi conseguiti all’estero. Il quadro si basa su accordi bilaterali e multilaterali, direttive europee e ordinanze nazionali che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea semplifica la mobilità dei lavoratori e ha permesso di estendere alla Svizzera i principi fondamentali della libera circolazione delle persone così come erano già applicati nell’UE.
L’allegato III dell’ALC elenca le direttive europee applicate dalla Svizzera, in particolare la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Quest’ultima garantisce il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE per agevolare l’accesso al mercato del lavoro. Inoltre, disciplina in maniera differenziata lo stabilimento permanente e la prestazione di servizi occasionale secondo disposizioni specifiche.
Per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS (Islanda, Principato del Liechtenstein e Norvegia) il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato da disposizioni simili a quelle dell’ALC. Le relazioni sono disciplinate dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, riveduta il 21 giugno 2001, e dal relativo allegato K sulla libera circolazione delle persone. L’allegato prevede principi equivalenti a quelli della direttiva 2005/36/CE al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche tra gli Stati AELS.
Regimi speciali: accordi bilaterali
In aggiunta all’ALC la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con alcuni Paesi o province che hanno sistemi formativi comparabili per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche. Gli accordi permettono di semplificare e accelerare le procedure di riconoscimento.
Germania
Sebbene la Germania applichi l’ALC, uno specifico accordo bilaterale prevede condizioni di riconoscimento ancora più vantaggiose.
Nel febbraio 2021 la Svizzera e la Germania hanno aggiornato il loro accordo di reciproco riconoscimento. L’accordo riveduto estende e semplifica le procedure di riconoscimento per un ampio ventaglio di professioni, tenendo conto dell’evoluzione dei due sistemi formativi.
Liechtenstein
Un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein prevede il riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali di base, ad esempio gli attestati di capacità e i certificati di formazione pratica.
Accordo con il Principato del Liechtenstein
Québec
La Svizzera e il Québec hanno concluso un’intesa in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. L’Intesa include sei accordi di reciproco riconoscimento (ARR) che precisano le condizioni di accesso al mercato del lavoro con le qualifiche delle due Parti, a seconda della professione. Al momento gli accordi riguardano le seguenti professioni:
Regno Unito
L’accordo tra la Svizzera e il Regno Unito, in vigore dall’8 marzo 2025, garantisce l’accesso alle professioni regolamentate nei due Paesi e permette ai lavoratori titolari di una qualifica svizzera di continuare a prestare i loro servizi nel Regno Unito, nonostante la Brexit.
Qualifiche rilasciate da Paesi terzi
La SEFRI riconosce determinate qualifiche estere ottenute in Paesi terzi, in conformità con:
- l’articolo 69a segg. dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
- l’articolo 55 segg. dell’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
Il riconoscimento è concesso se sono soddisfatte determinate condizioni, vale a dire: livello e durata della formazione uguali, contenuti paragonabili, acquisizione di qualifiche pratiche o di un’esperienza professionale nel settore pertinente. Le due ordinanze prevedono inoltre provvedimenti di compensazione in caso di lacune significative.
Professioni regolamentate in Svizzera
Una professione è regolamentata quando è obbligatorio il riconoscimento per poterla esercitare in Svizzera. La regolamentazione può essere imposta da una legge federale o cantonale. Qui troverà un elenco di tutte le professioni regolamentate in Svizzera, le basi legali e l’autorità competente per il riconoscimento:
Informazioni utili sulla regolamentazione di determinate professioni e attività sono consultabili su questa pagina.