Basi legali per la procedura di dichiarazione
In virtù della direttiva UE 2005/36/CE, i prestatori di servizi dell’UE/AELS beneficiano di una procedura di dichiarazione semplificata per svolgere in Svizzera una professione regolamentata per un periodo di tempo limitato. Le basi legali definiscono l’obbligo di dichiarazione e disciplinano la verifica delle qualifiche professionali.
In virtù dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è applicata anche in Svizzera. I prestatori di servizi dell’UE/AELS, che desiderano esercitare una professione regolamentata per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, beneficiano di una procedura di dichiarazione semplificata, che agevola le prestazioni di servizi transfrontaliere e promuove la mobilità professionale in Europa.
Il 1° settembre 2013 sono entrate in vigore la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) e l’omonima ordinanza (ODPS). Così è stato introdotto in Svizzera l’obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS.
Queste disposizioni creano le basi legali per una verifica rapida ed efficiente delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi dell’UE/AELS.
- Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)
- Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS)