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Basi legali per la procedura di dichiarazione

In virtù della direttiva UE 2005/36/CE, i prestatori di servizi dell’UE/AELS beneficiano di una procedura di dichiarazione semplificata per svolgere in Svizzera una professione regolamentata per un periodo di tempo limitato. Le basi legali definiscono l’obbligo di dichiarazione e disciplinano la verifica delle qualifiche professionali.

In virtù dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è applicata anche in Svizzera. I prestatori di servizi dell’UE/AELS, che desiderano esercitare una professione regolamentata per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, beneficiano di una procedura di dichiarazione semplificata, che agevola le prestazioni di servizi transfrontaliere e promuove la mobilità professionale in Europa.

Il 1° settembre 2013 sono entrate in vigore la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) e l’omonima ordinanza (ODPS). Così è stato introdotto in Svizzera l’obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS.

Queste disposizioni creano le basi legali per una verifica rapida ed efficiente delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi dell’UE/AELS.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Riconoscimento delle qualifiche professionali