Passare al contenuto principale

Comunicato stampaPubblicato il 18 settembre 2026

Il Consiglio federale pone in vigore la legge federale concernente l’estensione della compensazione delle perdite con effetto dal 2028

Berna, 18.09.2026 — Nella seduta del 18 settembre 2026 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge federale concernente l’estensione della compensazione delle perdite con effetto dal 1° gennaio 2028. In questo modo, nell’ambito dell’imposta diretta le imprese possono compensare per un periodo di dieci anni le perdite con gli utili imponibili.

Nel quadro delle imposte federali e cantonali, attualmente le imprese possono compensare con l’utile del periodo fiscale le perdite registrate nei sette esercizi precedenti. Il nuovo periodo di dieci anni deciso dal Parlamento entra in vigore il 1° gennaio 2028 e si applica ai riporti di perdite registrati a partire dal periodo fiscale 2020.

Questa modifica attua la mozione 21.3001 Possibilità di estendere la compensazione delle perdite fino a dieci anni, depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale. L’obiettivo della mozione era quello di sostenere le imprese alla luce della difficile situazione economica causata dalla pandemia di COVID-19.

Un’ulteriore modifica introdotta dalla legge mantello riguarda la compensazione delle perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con gli utili realizzati in Svizzera. Ai fini dell’imposta federale diretta, le imprese svizzere possono dedurre dagli utili imponibili le perdite subite dai loro stabilimenti d’impresa situati all’estero, a condizione che tali perdite non siano state già prese in considerazione fiscalmente all’estero. Tale deduzione è provvisoria e soggetta alla condizione che lo stabilimento d’impresa situato all’estero non realizzi, nel corso dei dieci anni seguenti (attualmente 7 anni), utili che possano essere compensati all’estero con la perdita precedente. In caso contrario, la Svizzera può revocare la deduzione concessa. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle perdite subite dagli stabilimenti d’impresa, i Cantoni hanno la possibilità, come finora, di emanare disposizioni proprie.