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Protezione dei giovani lavoratori

La legge sul lavoro e le relative ordinanze prevedono disposizioni speciali per proteggere la salute, garantire la sicurezza e salvaguardare lo sviluppo psicofisico dei giovani lavoratori (fino al 18° anno di età).

Lavorare sotto i 18 anni: requisiti

I lavori pericolosi sono vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Secondo l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, nell’ambito di una formazione professionale di base i lavori pericolosi possono essere svolti solo dalle persone che hanno compiuto 15 anni. Tuttavia, presentando un certificato medico e un’autorizzazione dell’autorità preposta al mercato del lavoro, i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico possono essere impiegati per questi lavori già a partire dal 14° anno di età.

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115)

Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base

Poiché a causa della loro scarsa esperienza o formazione hanno una minore consapevolezza e capacità di proteggersi dai pericoli rispetto agli adulti, i giovani devono essere protetti in maniera particolare conformemente all’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. L’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sui lavori pericolosi per i giovani stabilisce i lavori considerati pericolosi per i giovani e le attività in cui questi ultimi non possono essere impiegati.

Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2)

D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nelle ordinanze in materia di formazione la SEFRI può prevedere deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. A tal fine, nell’allegato ai piani di formazione gli organi responsabili stabiliscono misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute che devono essere approvate dalla SEFRI.

Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

L’ordinanza prevede che, in caso di professioni che contemplano lavori pericolosi, le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) definiscano in allegato ai piani di formazione apposite misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Secondo l’articolo 4a capoverso 1 OLL 5, per l’elaborazione delle misure di accompagnamento deve essere consultato uno specialista della sicurezza sul lavoro. I registri e gli elenchi degli specialisti certificati sono consultabili sui siti delle seguenti organizzazioni:

Il datore di lavoro è responsabile in linea di principio della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei propri collaboratori ed è sostenuto, tra l’altro, dai responsabili della formazione professionale. Questi ultimi sono tenuti a illustrare agli apprendisti le misure riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Così facendo, contribuiscono in modo significativo a ridurre al minimo il rischio di infortuni e di danni alla salute e a creare un ambiente di apprendimento sano e sicuro.

Documenti

Misure di accompagnamento nell’elenco delle professioni

Il lavoro notturno e domenicale è in linea di principio vietato ai giovani. Le deroghe nell’ambito della formazione professionale di base sono disciplinate in un’ordinanza specifica del DEFR. Il lavoro notturno o domenicale dei giovani che svolgono una formazione professionale di base non soggetto alle disposizioni di tale ordinanza dev’essere autorizzato ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4)

Informazioni complementari

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Formazione professionale di base