Protezione e riconoscimento dei titoli
In Svizzera i titoli universitari sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili, ovvero l’ente responsabile della scuola universitaria risponde anche della protezione dei relativi titoli. Pertanto, la protezione dei titoli delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è disciplinata dal diritto cantonale o intercantonale.
La protezione dei titoli non è disciplinata in maniera uniforme a livello svizzero. I titoli sono protetti in base a leggi federali o secondo basi giuridiche cantonali. I Cantoni hanno disciplinato la protezione dei propri titoli universitari in maniera molto eterogenea.
Nelle sue scuole universitarie e nei suoi istituti universitari la Confederazione è autorizzata a emanare apposite disposizioni per la protezione dei titoli. Di conseguenza i titoli del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politecnico federale di Losanna (PFL), della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) e della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) sono protetti dal diritto federale. Determinati titoli universitari sono inoltre protetti tramite atti normativi federali in materia di professioni.
I vecchi titoli delle SUP (bachelor, master e master di perfezionamento) rilasciati prima dell’entrata in vigore della LPSU (1.1.2015), così come i precedenti titoli SUP, sono protetti secondo il diritto previgente.
Per maggiori informazioni
Rapporto in adempimento del postulato 12.3019 «Protezione dei titoli e riconoscimento dei cicli di formazione formali compresi i master di perfezionamento presso le SUP» del 18.12.2013