Passare al contenuto principale

Servizio

Qualifiche professionali svizzere all’estero

Non esiste un «riconoscimento internazionale» o una procedura valida per tutti i Paesi. Ogni Paese decide liberamente come regolamentare l’esercizio di una data professione e la relativa procedura di riconoscimento. Il riconoscimento dei titoli svizzeri all’estero è di competenza del Paese ospitante. Le autorità del Paese in questione potrebbero richiedere alla Svizzera un apposito attestato.

Cos’è un attestato?

Gli attestati per le autorità degli Stati UE/AELS vengono redatti secondo le direttive UE.

In base alle norme del Paese ospitante l’attestato può fornire informazioni su:

  • il livello della formazione svizzera (prova dei titoli di qualifiche professionali);
  • l’esercizio legittimo dell’attività professionale in Svizzera;
  • l’esperienza professionale in Svizzera.

Dove richiedere un attestato?

A seconda del tipo di titolo o di attestato in Svizzera sono competenti diverse autorità:

Non esistono obblighi giuridici nei confronti dei Paesi terzi in materia di attestati. Tuttavia, se un’autorità estera richiede un attestato di riconoscimento statale o un attestato del livello di formazione svizzera, è possibile richiedere tale documento alla SEFRI.