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Responsabili della formazione professionale: convalida degli apprendimenti acquisiti

I Cantoni possono assumere o riconoscere come responsabili della formazione professionale persone che possiedono un profilo interessante dal punto di vista disciplinare anche se non soddisfano interamente i requisiti formali.

Raccomandazioni per la convalida delle formazioni

Le raccomandazioni per la convalida di formazioni metodico-didattiche e pedagogico-professionali fungono da riferimento per l’eventuale dispensazione dai contenuti formativi specifici. Inoltre, offrono supporto ai datori di lavoro al momento dell’assunzione e illustrano ai futuri responsabili della formazione professionale gli obiettivi di formazione mancanti.

Accertamento dell’equivalenza disciplinare da parte dei Cantoni

Secondo l’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) i Cantoni possono assumere o riconoscere come responsabili della formazione professionale persone che possiedono un profilo interessante dal punto di vista disciplinare ma che non soddisfano interamente i requisiti formali (art. 40 cpv. 3). Questo articolo dell’OFPr tiene conto delle esigenze dei Cantoni, di cui al tempo stesso riafferma gli obblighi. Da un lato, infatti, i Cantoni dispongono delle informazioni necessarie sulla carriera e sulle esperienze dei responsabili della formazione professionale nel momento in cui esaminano le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività formativa, vigilano sui corsi interaziendali e assumono i docenti delle scuole professionali. Dall’altro, in quanto autorità d’esecuzione, si assumono la responsabilità di garantire la qualità sia nell’ambito della formazione professionale pratica (compresi i corsi interaziendali) sia di quella scolastica.

Formazioni previgenti

Alle formazioni previgenti si applicano disposizioni speciali. Per maggiori informazioni consultare i documenti specifici relativi a sanità, lavoro sociale, agricoltura e docenti con abilitazione all’insegnamento liceale.

Ulteriori informazioni

Raccomandazioni per la convalida degli apprendimenti acquisiti

Equivalenza disciplinare

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI