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Scuole universitarie: Accreditamento

La legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) prevede l’accreditamento istituzionale obbligatorio per le scuole universitarie che utilizzano una delle denominazioni protette dalla legge.

Tutte le scuole universitarie e gli istituti accademici che desiderano utilizzare una delle denominazioni protette dalla legge devono ottenere l’accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU. Le denominazioni protette includono «università», «scuola universitaria professionale» e «alta scuola pedagogica» nonché le denominazioni composte o derivate, come «istituto universitario» e «istituto universitario professionale». Le denominazioni sono protette anche in lingue diverse da quelle nazionali. L’utilizzo di altre denominazioni è di competenza dei Cantoni, che possono prevedere norme supplementari nella propria legislazione.

Autorità competenti

L’autorità competente è il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA), che pubblica sul proprio sito la lista aggiornata delle scuole universitarie svizzere accreditate o riconosciute ai sensi della LPSU.

L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) è l’agenzia nazionale che si occupa delle procedure di accreditamento. Altre agenzie sono state autorizzate dal CSA a svolgere le procedure di accreditamento. L’elenco delle agenzie autorizzate è pubblicato sul sito del CSA.

Informazioni complementari sulla protezione delle denominazioni

Comunicazione dell’Ufficio federale del registro di commercio UFRC 2/14 (PDF)

Comunicazione dell’Ufficio federale del registro di commercio UFRC 1/16 (PDF).

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI