Vigilanza e rimedi giuridici
Vigilanza sulle scuole specializzate superiori
Secondo l’articolo 29 capoverso 5 della legge sulla formazione professionale (LFPr) i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori (SSS) che offrono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. La procedura è illustrata in un apposito foglio informativo.
Con una raccomandazione la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ha presentato gli standard minimi che i Cantoni dovrebbero tenere in considerazione nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
Raccomandazione concernente la vigilanza sulle scuole specializzate superiori
Rimedi giuridici
I rimedi giuridici contro le decisioni delle SSS riguardanti l’ammissione, la promozione e il rilascio del diploma sono disciplinati dall’articolo 61 della legge sulla formazione professionale (LFPr). Le autorità di ricorso in materia di decisioni amministrative delle SSS cantonali e delle SSS con mandato di prestazioni cantonale sono autorità cantonali designate dal Cantone. I rimedi giuridici sono disciplinati dalle rispettive disposizioni cantonali.
L’autorità di ricorso per le decisioni amministrative delle SSS senza mandato di prestazioni cantonale è la SEFRI. Eventuali ricorsi, corredati di richiesta e motivazione, devono essere inoltrati alla SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. La decisione di prima istanza emanata dalla SEFRI può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
Le decisioni contengono i rimedi giuridici con l’indicazione dell’autorità di ricorso (autorità cantonale o SEFRI).