Contributi federali per lo svolgimento degli esami federali
In Svizzera la formazione professionale è un compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni professionali. La Confederazione sostiene i partner quando svolgono compiti di sovranità nazionale. Gli organi responsabili possono ricevere contributi per lo svolgimento degli esami di professione o degli esami professionali superiori.
Chi può richiedere i contributi federali?
I contributi federali possono essere richiesti dagli organi responsabili dell’organizzazione degli esami federali. I requisiti per la presentazione delle domande sono riportati nella direttiva.
Basi legali
- Legge sulla formazione professionale articolo 56 e articolo 57.
- Ordinanza sulla formazione professionale articolo 39 capoverso 4, articolo 65 capoversi 1 e 2 nonché articolo 66 capoverso 1
- Legge sui sussidi articolo 3 capoverso 1 e articoli 11 - 40
Adeguamento della prassi di finanziamento
Webinar dal 4 luglio 2024 – Articolo 56 LFPr
FAQ Webinaire del 4 luglio 2024 - Articolo 56 LFPr
Webinar dal 12 settembre 2024 – Articolo 56 LFPr (solo in tedesco)
Lettre aux responsables des examens : report de la mis à jour de la pratique de subventionnement
Lettre aux responsables des examens : paquet de mesures pour l’adaptation de la pratique de subventionnement
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Finanziamento e promozione progetti