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Finanziamento delle scuole universitarie cantonali

Le disposizioni della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario prevedono tre tipi di sussidi federali per le scuole universitarie cantonali: sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi vincolati a progetti.

Costi di riferimento

Le disposizioni della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) prevedono tre tipi di sussidi federali per le università cantonali e per le scuole universitarie professionali: sussidi di base, sussidi per gli investimenti edilizi e per le spese locative e sussidi vincolati a progetti. I costi di riferimento determinati da Confederazione e Cantoni (art. 44 LPSU) costituiscono una base sicura e trasparente per il finanziamento di base delle scuole universitarie e sono calcolati secondo principi unitari e orientati alle prestazioni.

Sussidi di base secondo la LPSU

Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi di base alle dieci università cantonali e alle sette scuole universitarie professionali (SUP) a copertura delle loro spese d’esercizio. Questi sussidi di base sono versati anche ad altri istituti accademici aventi diritto.

Sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative

I sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative sono concessi per l’acquisto, l’utilizzo a lungo termine, la costruzione o la ristrutturazione degli edifici destinati all'insegnamento, alla ricerca e ad altri scopi universitari.

Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU

Tramite i sussidi vincolati a progetti la Confederazione sostiene i progetti di cooperazione delle scuole universitarie che rivestono un’importanza a livello nazionale. I sussidi possono essere concessi alle università cantonali, ai PF, alle scuole universitarie professionali, agli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi e, a determinate condizioni, anche alle alte scuole pedagogiche. Le scuole universitarie e i Cantoni beneficiari forniscono una prestazione propria generalmente pari almeno all’importo del sussidio federale.