Sussidi di base secondo la LPSU
Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi di base alle dieci università cantonali e alle sette scuole universitarie professionali (SUP) a copertura delle loro spese d’esercizio. Questi sussidi di base sono versati anche ad altri istituti accademici aventi diritto.
Considerazioni generali
I limiti di spesa separati per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP vengono richiesti dal Consiglio federale e approvati dalle Camere federali nell’ambito dei messaggi ERI, a cadenza quadriennale. I contributi sono ripartiti applicando criteri di calcolo basati sulle prestazioni. Le prestazioni di una scuola universitaria sono confrontate e messe in concorrenza con quelle delle altre scuole universitarie dello stesso tipo. Nell’ottica di un finanziamento di base, non sono considerate soltanto le prestazioni, ma anche gli oneri a carico delle scuole.
Ulteriori informazioni
Durata massima degli studi (francese e tedesco)
LEHE: Modèles de répartition des contributions de base - Rapport final (francese)
Scuole universitarie professionali: costi di riferimento per gruppo di settori di studio e per studente 2021-2024
Università: costi di riferimento per gruppo di settori di studio e per studente 2021-2024
Criteri di calcolo
Il modello di ripartizione tiene conto degli obiettivi comuni di cui all’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione di Confederazione e Cantoni nel settore universitario, in particolare per quanto concerne la creazione di condizioni quadro favorevoli per un insegnamento e una ricerca di elevata qualità, il finanziamento secondo principi uniformi e orientati alle prestazioni, nonché la promozione dello sviluppo dei profili e della diversità tra le scuole universitarie, maggiormente orientate alla ricerca, e le scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica.
Il principio della diversità comprende anche la garanzia della varietà dei profili e delle offerte di studio, finora rivelatasi efficace. Nel contempo, anche alla luce delle esperienze internazionali, il modello di ripartizione dovrà essere il più semplice e trasparente possibile. Indicatori troppo numerosi e legati da relazioni troppo complesse rischiano di neutralizzarsi a vicenda e di risultare poco trasparenti per l’istituto accademico valutato, che non riuscirà più a definire con chiarezza il percorso da scegliere per ottenere sussidi di base più elevati.
Per quanto possibile, nel modello di ripartizione sono integrati i criteri di calcolo di cui all’articolo 51 capoversi 2–4 LPSU in quanto tali (numero di studenti, numero di studenti stranieri, numero di diplomi, prestazioni nel campo della ricerca e acquisizione di fondi di terzi). Un’integrazione non mediata del criterio di calcolo «rapporto numerico tra professori e studenti» (art. 51 cpv. 2 lett. d LPSU) sarebbe invece possibile solo a costo di sacrificare un modello di ripartizione semplice e trasparente. Il rapporto numerico ideale tra professori e studenti, infatti, è difficilmente definibile e può variare in modo significativo a seconda del tipo di scuola universitaria e della disciplina insegnata. Va considerato anche che, in alcuni casi, rapporti numerici apparentemente buoni possono in realtà essere espressione di inefficienza o di una popolazione studentesca inferiore alla massa critica. I rapporti numerici sproporzionati si ripercuotono a lungo termine sul numero di studenti e di diplomi, nonché sulla qualità della formazione.
Perciò questo criterio è preso in considerazione indirettamente, ossia nell’ambito di altri criteri relativi all’insegnamento e all’obbligo di accreditamento. Nel quadro della definizione periodica dei costi di riferimento, la CSSU ha inoltre la possibilità di ponderare il criterio del rapporto numerico tra professori e studenti in funzione della definizione delle priorità a livello di politica universitaria. Anche il criterio «qualità della formazione» (art. 51 cpv. 2 lett. f LPSU) non può essere applicato utilizzando indicatori quantitativi; d’altro canto, l’impiego di indicatori qualitativi sarebbe estremamente oneroso, ragione per cui anche questo criterio viene considerato in modo indiretto nell’ambito dell’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie aventi diritto ai sussidi. Solo le scuole universitarie accreditate a livello istituzionale soddisfano gli elevati standard di qualità e quindi anche il relativo criterio di calcolo.
I criteri «durata media degli studi» e «ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio» sono contemplati insieme al criterio «numero di studenti», conteggiando gli studenti sulla base della durata massima degli studi e in modo ponderato.
Sussidi di coesione
L’articolo 74 LPSU preveste che le scuole universitarie, i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, possano essere sostenute nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento. L’articolo 74 capoverso 2 LPSU stabilisce che l’erogazione di sussidi di coesione avvenga in modo decrescente e debba cessare entro otto anni dall’entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento, vale a dire entro la fine del 2024.
L’articolo 67 attua queste disposizioni di legge: stabilisce il periodo rilevante per il calcolo e l’anno di riferimento per determinare eventuali perdite. Disciplina altresì la ripartizione e la concessione dei sussidi nonché il versamento degressivo dell’importo globale dei sussidi di coesione.
I sussidi del fondo di coesione hanno lo scopo di compensare eventuali perdite subite da una scuola universitaria a causa del cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi di base. Il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo il nuovo diritto (LPSU) viene confrontato con il sussidio previsto rispettivamente dalla LAU o dalla LSUP in un anno di riferimento. Come anno di riferimento viene considerato il valore medio degli anni di sussidio 2015 e 2016.
A tale proposito l’articolo 74 LPSU prevede che una scuola universitaria riceva i sussidi di coesione quando i sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento. I sussidi di coesione possono essere concessi alle scuole universitarie che, tra il 2017 e il 2019, subiscono una o più perdite superiori al cinque per cento rispetto all’anno di riferimento. Il diritto ai sussidi di coesione decade tuttavia se, nel 2019, la scuola universitaria non subisce perdite superiori al cinque per cento. I sussidi di coesione sono concessi al più tardi entro la fine del 2024, tuttavia soltanto finché le perdite rispetto all’anno di riferimento superano il cinque per cento.
- Ai fini dell’attribuzione dei sussidi di coesione, per ciascuna università o scuola universitaria professionale viene calcolata la differenza tra: il sussidio di base dell’anno di riferimento secondo il diritto anteriore (LAU o LSUP); e il sussidio basato sulle prestazioni e determinato secondo la LPSU, considerando solo le perdite superiori al cinque per cento.
- Sommando le perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali) subite in un determinato anno rispetto all’anno di riferimento si ottiene la «somma delle perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali)». Questa somma costituisce l’importo massimo del fondo di coesione. Se l’importo supera i fondi disponibili ai sensi dell’articolo 67 capoverso 5 O-LPSU, viene ridotto di conseguenza. I sussidi di coesione sono assegnati all’università o alla scuola universitaria professionale proporzionalmente alle perdite subite. In questo modo è escluso che un’università o una scuola universitaria professionale che beneficia dei sussidi subisca una perdita inferiore al cinque per cento, ovvero inferiore a un’altra scuola universitaria professionale che non ha diritto ai sussidi.
Calcolo dei sussidi di coesione concessi alla singola università o scuola universitaria professionale:
UE: Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento
I costi di riferimento stabiliti dall’Assemblea plenaria per ogni studente servono anche a definire la ponderazione degli studenti nel modello di ripartizione secondo la LPSU (esempio fittizio):
I costi di riferimento stabiliti dall’Assemblea plenaria per ogni studente servono anche a definire la ponderazione degli studenti nel modello di ripartizione secondo la LPSU (esempio fittizio):
(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline III sono moltiplicati per 4,83 e hanno quindi, nella misura di questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline I. I costi di riferimento di 87'000 sono 4,83 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 18'000.)
Per quanto riguarda le università, vengono rilevati gli studenti immatricolati. Ai fini del finanziamento l’Assemblea plenaria definisce la durata massima degli studi (numero di semestri). Gli studenti che superano questa durata massima non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.
Il sussidio secondo il numero di studenti per un’università viene determinato come segue:
Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per un’università è quindi determinato come segue:
Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le università vengono presi in considerazione i diplomi di master e di dottorato (senza diplomi di dottorato in medicina umana). Il sussidio è determinato come segue:
Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento:
UE: Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca
Il 30 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni è versato alle università per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.
Ai fini dell’attribuzione di tali sussidi vengono tenuti in considerazione per il 22 per cento i progetti del FNS e dell’UE: l’11 per cento è attribuito proporzionalmente all’ammontare dei fondi per la ricerca che un’università riceve da progetti del FNS o dell’UE; il 5,5 per cento è versato proporzionalmente al numero di mesi/progetto, vale a dire alla durata dei progetti del FNS e dell’UE; e il restante 5,5 per cento è erogato all’università sulla base della sua attività di ricerca, vale a dire secondo il numero di mesi/progetto dei progetti del FNS e dell’UE in rapporto al suo personale scientifico (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-531).
Per quanto riguarda il restante otto per cento, sono presi in considerazione i fondi per la ricerca che un’università riceve di Innosuisse o da altri terzi pubblici o privati.
Il sussidio secondo l’ammontare dei fondi per la ricerca da progetti del FNS e dell’UE è determinato come segue:
Il sussidio secondo i mesi/progetto di FNS e UE è determinato come segue:
Il sussidio secondo l’attività di ricerca connessa a progetti del FNS e dell’UE è determinato come spiegato qui di seguito.
In una prima fase viene calcolato il quoziente dell’attività di ricerca (mesi/progetto / personale scientifico) di un’università.
In una seconda fase viene calcolata la quota di un’università sul 5,5 per cento dei fondi basati sulle prestazioni in base al suo quoziente dell’attività di ricerca.
Il sussidio secondo i fondi per la ricerca di Innosuisse e terzi è determinato come segue:
Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca:
1 Sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale di statistica
SUP: Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento
I sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono attribuiti alle scuole universitarie professionali da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (70%) e del numero ponderato di studenti stranieri (5%) e, dall’altra, secondo il numero di diplomi (10%).
Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (esempio fittizio):
(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline Design sono moltiplicati per 1,87 e hanno quindi, nella misura di questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline «Economia e servizi». I costi di riferimento di 37'934 sono 1,87 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 20'323.)
Per quanto riguarda le scuole universitarie professionali, vengono rilevati gli studenti immatricolati sulla base dei crediti ECTS iscritti, trasformati in equivalenti a tempo pieno. L’Assemblea plenaria stabilisce un numero massimo di crediti ECTS per il finanziamento (durata massima degli studi, indipendentemente dal numero di semestri). Gli studenti che superano questa durata massima non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.
Il sussidio secondo il numero di studenti per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:
Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:
Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le scuole universitarie professionali vengono presi in considerazione i diplomi di bachelor. Il sussidio è determinato come segue:
Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento:
SUP: Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca
Il 15 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni sono versati alle scuole universitarie professionali per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.
Per l’attribuzione di tali sussidi vengono considerati per il 50 per cento i fondi per la ricerca che le SUP ricevono da FNS, progetti UE, Innosuisse e altri terzi pubblici o privati. Per l’altro 50 per cento viene preso in considerazione il trasferimento del sapere (personale attivo nell’insegnamento nonché in ricerca applicata e sviluppo).
Il sussidio secondo i fondi per la ricerca è determinato come segue:
Il sussidio secondo il trasferimento del sapere è determinato come spiegato qui di seguito.
Nel calcolo è considerato solo il personale (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-54, attivi per almeno il 50 per cento nell’insegnamento e nella ricerca, con una quota minima del 20 per cento in ciascun ambito).
Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca:
Concessione di sussidi fissi a istituti accademici
Per determinare i sussidi fissi, l’articolo 13 rinvia all’ordinanza emanata dal Consiglio delle scuole universitarie. Secondo tale ordinanza e al fine di tenere conto delle prestazioni fornite dagli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha previsto che i sussidi fissi siano composti da un importo di base e di una parte variabile.
L’importo di base resta costante per tutta la durata della convenzione sulle prestazioni (di norma, un periodo di quattro anni) e corrisponde al 70 per cento dell’importo massimo di ciascun periodo di finanziamento. L’importo massimo dipende, tra l’altro, dall’aumento e dall’evoluzione del limite di spesa complessivo per i sussidi di base alle università e agli altri istituti accademici. Esso garantisce quindi la dovuta sicurezza del finanziamento e della pianificazione. L’importo variabile è calcolato e adattato annualmente in funzione delle prestazioni dell’istituto.
Nell’ambito dei principi relativi alla concessione di sussidi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di prendere come riferimento i criteri di calcolo di cui all’articolo 51 LPSU:
- il numero di studenti;
- il numero di diplomi;
- la durata media degli studi;
- il rapporto numerico tra professori e studenti;
- la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
- la qualità della formazione;
- le prestazioni nel campo della ricerca;
- l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del FNS, dei programmi di ricerca dell’UE, di Innosuisse, nonché di altre fonti pubbliche e private;
- la quota di studenti stranieri.
Per quanto riguarda il sussidio mediante contributi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha giudicato indicatori pertinenti: il numero di diplomi, la durata media degli studi e la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio. Il numero di studenti compresi in una durata regolamentare degli studi precedentemente definita sono poi ponderati secondo la loro appartenenza a determinati gruppi di settori di studio o di costi.
Il Consiglio delle scuole universitarie ha altresì constatato che le attività di ricerca di questi istituti sono spesso di modesta intensità e che un calcolo basato su un numero globale esiguo di progetti comporterebbe fluttuazioni troppo accentuate da un anno all’altro. Tenendo conto delle disparità tra gli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha optato, in sede di adozione dell’ordinanza, per un modello adattato al profilo di ciascun istituto.

