Il modello di ripartizione tiene conto degli obiettivi comuni di cui all’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione di Confederazione e Cantoni nel settore universitario, in particolare per quanto concerne la creazione di condizioni quadro favorevoli per un insegnamento e una ricerca di elevata qualità, il finanziamento secondo principi uniformi e orientati alle prestazioni, nonché la promozione dello sviluppo dei profili e della diversità tra le scuole universitarie, maggiormente orientate alla ricerca, e le scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica.
Il principio della diversità comprende anche la garanzia della varietà dei profili e delle offerte di studio, finora rivelatasi efficace. Nel contempo, anche alla luce delle esperienze internazionali, il modello di ripartizione dovrà essere il più semplice e trasparente possibile. Indicatori troppo numerosi e legati da relazioni troppo complesse rischiano di neutralizzarsi a vicenda e di risultare poco trasparenti per l’istituto accademico valutato, che non riuscirà più a definire con chiarezza il percorso da scegliere per ottenere sussidi di base più elevati.
Per quanto possibile, nel modello di ripartizione sono integrati i criteri di calcolo di cui all’articolo 51 capoversi 2–4 LPSU in quanto tali (numero di studenti, numero di studenti stranieri, numero di diplomi, prestazioni nel campo della ricerca e acquisizione di fondi di terzi). Un’integrazione non mediata del criterio di calcolo «rapporto numerico tra professori e studenti» (art. 51 cpv. 2 lett. d LPSU) sarebbe invece possibile solo a costo di sacrificare un modello di ripartizione semplice e trasparente. Il rapporto numerico ideale tra professori e studenti, infatti, è difficilmente definibile e può variare in modo significativo a seconda del tipo di scuola universitaria e della disciplina insegnata. Va considerato anche che, in alcuni casi, rapporti numerici apparentemente buoni possono in realtà essere espressione di inefficienza o di una popolazione studentesca inferiore alla massa critica. I rapporti numerici sproporzionati si ripercuotono a lungo termine sul numero di studenti e di diplomi, nonché sulla qualità della formazione.
Perciò questo criterio è preso in considerazione indirettamente, ossia nell’ambito di altri criteri relativi all’insegnamento e all’obbligo di accreditamento. Nel quadro della definizione periodica dei costi di riferimento, la CSSU ha inoltre la possibilità di ponderare il criterio del rapporto numerico tra professori e studenti in funzione della definizione delle priorità a livello di politica universitaria. Anche il criterio «qualità della formazione» (art. 51 cpv. 2 lett. f LPSU) non può essere applicato utilizzando indicatori quantitativi; d’altro canto, l’impiego di indicatori qualitativi sarebbe estremamente oneroso, ragione per cui anche questo criterio viene considerato in modo indiretto nell’ambito dell’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie aventi diritto ai sussidi. Solo le scuole universitarie accreditate a livello istituzionale soddisfano gli elevati standard di qualità e quindi anche il relativo criterio di calcolo.
I criteri «durata media degli studi» e «ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio» sono contemplati insieme al criterio «numero di studenti», conteggiando gli studenti sulla base della durata massima degli studi e in modo ponderato.