Gestione della formazione continua
La formazione continua svolge un ruolo importante sia per il singolo sia per la società e l’economia. La costante evoluzione del mercato del lavoro e il progresso tecnologico rendono necessario un aggiornamento permanente delle competenze. Per questo, la SEFRI lavora insieme ai Cantoni per creare condizioni quadro favorevoli alla formazione continua.
Gestione in comune
La gestione della formazione continua è un compito della SEFRI. In collaborazione con i Cantoni, il settore economico e altri partner si perseguono diversi obiettivi, elencati nell’articolo 4 della legge sulla formazione continua (LFCo):
- sostenere le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua;
- creare le premesse che consentano a ciascuno di frequentare una formazione continua;
- migliorare la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro;
- creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori della formazione continua;
- coordinare le offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni;
- seguire gli sviluppi internazionali nell’ambito della formazione continua, confrontarli con quelli nazionali e valutare gli effetti di entrambi.
Basi giuridiche
La formazione continua nella sfera di competenza della SEFRI è regolamentata da diverse basi giuridiche. La legge federale sulla formazione continua (LFCo) stabilisce i principi che disciplinano la formazione continua e definisce le condizioni alle quali la Confederazione può accordare aiuti finanziari sulla base di leggi speciali. Inoltre, consente alla Confederazione di fornire aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua nonché ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base da parte degli adulti.
- Programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti
- Promozione delle organizzazioni della formazione continua
- Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
La LFCo si fonda sulla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). La Conferenza svizzera delle scuole universitarie ha stabilito normative quadro per la formazione continua, mentre la Conferenza delle rettrici e dei rettori delle scuole universitarie svizzere (swissuniversities) ha definito i parametri per la formazione continua universitaria.
- Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere (art. 5)
- Valeurs de référence de la formation continue des hautes
écoles (PDF, francese) - swissuniversities (formation continue) (francese)
- Legge federale sulla formazione professionale
La legge sulla formazione professionale (LFPr) disciplina la formazione professionale continua:
In virtù della LFPr, la Confederazione può sostenere le aziende nell’ambito del programma «Semplicemente meglio!… al lavoro» concedendo contributi per i corsi di preparazione nella formazione professionale superiore:
Al di fuori della sfera di competenza della SEFRI, esistono numerose altre leggi federali (legislazione speciale) che disciplinano la formazione continua in altri settori politici, per esempio per quanto riguarda il reinserimento professionale in caso di disoccupazione o invalidità. Anche il Codice delle obbligazioni e il diritto del lavoro contengono disposizioni in materia di formazione continua.
Organismi e attori
La responsabilità non è solo della Confederazione: l’articolo 5 capoverso 1 LFCo sottolinea che la formazione continua è in primo luogo di responsabilità del singolo individuo.
Parte della responsabilità spetta inoltre ai datori di lavoro, alla Confederazione e ai Cantoni. Per adempiere i propri obblighi e coordinare le attività, sono stati istituiti diversi attori e organismi che si riuniscono regolarmente o in base alle necessità.
CDPE: Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC)
La CSFC riunisce i responsabili cantonali della formazione continua generale e professionale. Un aspetto importante di cui si occupa è la promozione dello scambio di esperienze tra i Cantoni.
Indice
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Sabine Scheiben