Servizi nel contesto del finanziamento della formazione professionale
Promozione di progetti di formazione professionale
La Confederazione impiega fino al 10% dei fondi destinati alla formazione professionale per promuovere progetti di sviluppo e sostenere prestazioni particolari di interesse pubblico.
Sostegno allo sviluppo delle professioni nella formazione professionale di base
Per gli organi responsabili della formazione professionale di base lo sviluppo delle professioni genera costi supplementari, una parte dei quali è sostenuta dalla Confederazione sotto forma di contributi forfettari. In alternativa, le spese straordinarie possono essere rimborsate anche con una domanda individuale attraverso la promozione di progetti ordinaria Fasi relative al finanziamento di progetti.
Sostegno allo sviluppo delle professioni nella formazione professionale superiore
Per gli organi responsabili della formazione professionale superiore lo sviluppo delle professioni genera costi supplementari, una parte dei quali è sostenuta dalla Confederazione sotto forma di contributi forfettari. n alternativa, le spese straordinarie possono essere rimborsate anche con una domanda individuale attraverso la promozione di progetti ordinaria Fasi relative al finanziamento di progetti.
Contributi federali per lo svolgimento degli esami federali
In Svizzera la formazione professionale è un compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni professionali. La Confederazione sostiene i partner quando svolgono compiti di sovranità nazionale. Gli organi responsabili possono ricevere contributi per lo svolgimento degli esami di professione o degli esami professionali superiori.
Fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 60 LFPr
La legge sulla formazione professionale consente al Consiglio federale di dichiarare i fondi per la formazione professionale dei settori come generalmente vincolanti. Ciò significa che tutte le aziende sono obbligate a versare contributi di solidarietà.
Come conferire l’obbligatorietà generale a un fondo per la formazione professionale
La legge sulla formazione professionale (LFPr) consente al Consiglio federale, su richiesta, di dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per un determinato ramo (art. 60 LFPr). Tutte le aziende del ramo – anche quelle che non fanno parte di un’associazione – sono tenute a fornire adeguati contributi di solidarietà; la responsabilità viene così ripartita su tutti quanti in modo equo.