Come conferire l’obbligatorietà generale a un fondo per la formazione professionale
La legge sulla formazione professionale (LFPr) consente al Consiglio federale, su richiesta, di dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per un determinato ramo (art. 60 LFPr). Tutte le aziende del ramo – anche quelle che non fanno parte di un’associazione – sono tenute a fornire adeguati contributi di solidarietà; la responsabilità viene così ripartita su tutti quanti in modo equo.
Cosa sono i contributi di solidarietà?
I contributi di solidarietà sono contributi finanziari di tutte le aziende di un ramo, indipendentemente dall’appartenenza a un’associazione. Grazie a questi fondi viene garantito il finanziamento congiunto dei principali compiti legati alla formazione professionale, come lo sviluppo di offerte formative, lo svolgimento di corsi o l’organizzazione delle procedure di qualificazione.
Chi può conferire l’obbligatorietà generale a un fondo per la formazione professionale?
Possono conferire l’obbligatorietà generale soltanto le organizzazioni del mondo del lavoro responsabili dell’intero ramo o che insieme ad altre organizzazioni rappresentano l’organo responsabile dell’intero ramo.
Quali condizioni devono essere soddisfatte?
- Rispetto della rappresentatività (almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno il 30 per cento degli occupati partecipano finanziariamente al fondo)
- Presenza di un’istituzione di formazione propria dell’organizzazione
- Impiego dei contributi a beneficio delle professioni specifiche del ramo
- Impiego dei contributi a beneficio di tutte le aziende
Come e quando è possibile richiedere l’obbligatorietà generale?
La procedura esatta e ulteriori dettagli sono disponibili nel manuale dedicato:
Come avviene la vigilanza?
La SEFRI controlla ogni anno il conto annuale e il rapporto di revisione. Maggiori dettagli sono disponibili nel manuale dedicato:
Modelli per l’organo responsabile di un fondo per la formazione professionale
Uno studio conferma che i fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale sono un mezzo di finanziamento efficace
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha incaricato la società di consulenza B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung di analizzare e valutare i fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale, con l’obiettivo di determinarne gli effetti nonché la rilevanza a livello sistemico e quantitativo.
Dallo studio (tedesco) emerge che questi i fondi rappresentano un mezzo efficace per finanziare la formazione professionale.
Basi giuridiche
- Legge sulla formazione professionale: articolo 60
- Ordinanza sulla formazione professionale: articolo 86
- Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Fondi cantonali intersettoriali per la formazione professionale
Indice
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Esma Tastan