Come conferire l’obbligatorietà generale a un fondo per la formazione professionale
La legge sulla formazione professionale (LFPr) consente al Consiglio federale, su richiesta, di dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per un determinato ramo (art. 60 LFPr). Tutte le aziende del ramo – anche quelle che non fanno parte di un’associazione – sono tenute a fornire adeguati contributi di solidarietà; la responsabilità viene così ripartita su tutti quanti in modo equo.
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Finanziamento e promozione progetti
Esma Tastan
Esma Tastan