Obbligo di notifica per prestatori di servizi UE/AELS

Berna, 04.04.2012 - I prestatori di servizi provenienti dai Paesi UE/AELS devono possedere le qualifiche professionali necessarie qualora intendano esercitare in Svizzera una professione regolamentata. A questo fine è stata concepita una nuova procedura di notifica di breve durata, valevole in particolare per i servizi nell’ambito della salute pubblica e della sicurezza. In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente l’aggiornamento dell’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE.

In linea di principio, i cittadini dell'UE/AELS non domiciliati in Svizzera possono fornire i propri servizi in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni all'anno. D'ora in poi, qualora vogliano esercitare una professione regolamentata nel nostro Paese dovranno rispettare un obbligo preventivo di notifica. In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il disegno di legge che disciplina tale obbligo. Tramite una procedura semplificata s'intende garantire che i prestatori di servizi provenienti dall'UE possiedano le necessarie qualifiche professionali. In questo modo, i consumatori svizzeri saranno sicuri che i servizi forniti dai professionisti stranieri soddisfano elevati standard di qualità. Ciò vale soprattutto per gli ambiti legati alla salute o alla sicurezza come, ad esempio, i servizi terapeutici o le installazioni elettriche.

Il disegno di legge prevede che la notifica sia fatta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Dopo la notifica vengono esaminate le qualifiche professionali dei prestatori di servizi. Qualora queste ultime non soddisfino gli standard svizzeri, i richiedenti dovranno sostenere una prova attitudinale. La prova è organizzata dall'ufficio competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali in collaborazione con la relativa associazione di categoria.

Il nuovo obbligo di notifica è parte integrante dell'aggiornamento dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone fra Svizzera e UE. Dal 1° novembre 2011 una parte di tale aggiornamento è applicata provvisoriamente. Una volta emanata la nuova legge federale, l'intero allegato III entrerà in vigore definitivamente. Le altre novità riguardano il recepimento della direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l'estensione del riconoscimento dei diplomi a Bulgaria e Romania e l'inclusione di nuovi titoli di formazione svizzeri nella lista dei titoli reciprocamente riconosciuti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Frédéric Berthoud,
coordinatore UE,
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,
tel. 031 325 58 66



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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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Dipartimento federale degli affari esteri
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