La Confederazione e i Cantoni provvedono congiuntamente nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a della Costituzione federale).
Il livello primario e secondario I (scuola dell’obbligo) e la scuola dell’infanzia sono di competenza di Cantoni e Comuni. Il livello secondario II comprende invece la formazione professionale di base e la formazione di cultura generale successiva alla scuola dell’obbligo (licei e scuole medie specializzate).
Per la formazione professionale la competenza normativa spetta completamente alla Confederazione. L’attuazione dei rispettivi compiti avviene però di concerto con i Cantoni e il mondo economico, che attraverso le cosiddette «organizzazioni del mondo del lavoro» (oml) definisce i contenuti formativi e mette a disposizione i posti di tirocinio. Dopo la scuola dell’obbligo circa il 70 per cento dei giovani residenti in Svizzera opta per una formazione professionale, solitamente in forma duale con un tirocinio in azienda. La formazione generale presso le scuole medie superiori rimane in prima istanza di competenza dei Cantoni. Il riconoscimento degli attestati di maturità è disciplinato da un accordo tra Confederazione e Cantoni.
Nel settore terziario Confederazione e Cantoni si occupano di legislazione, finanziamento, gestione e vigilanza. La ripartizione delle competenze nel settore delle scuole universitarie è sancita dall’articolo 63a della Costituzione federale, secondo il quale «la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità». Entrambi accordano alle scuole universitarie un ampio grado di autonomia. Le competenze in materia di formazione professionale superiore spettano alla Confederazione, come sancito dall’articolo 63 della Costituzione federale.
Per quanto concerne la formazione continua, le competenze in materia di esecuzione, responsabilità e finanziamento sono estremamente diversificate. In virtù della legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua, la Confederazione ne stabilisce e promuove i principi, mentre i Cantoni possono emanare disposizioni complementari.