Sintesi
Secondo la LFCo, la Confederazione può concedere aiuti a organizzazioni della formazione continua che operano su scala nazionale e non hanno scopo di lucro per adempiere compiti d’informazione e di coordinamento, per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità e per provvedere al perfezionamento della formazione continua.
Misure della SEFRI
Organizzazioni della formazione continua
In virtù dell’articolo 12 LFCo la SEFRI può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua che adempiono compiti sovraordinati. Gli aiuti sono concessi in base ad appositi accordi di prestazione.
Informazioni per le organizzazioni della formazione continua
Fatti e cifre
Nel periodo di promozione 2021–2024 gli aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua (art. 12 LFCo) ammontano a circa 4,2 milioni di franchi all’anno.
Maggiori informazioni
Periodo ERI 2021–2024 (SEFRI)
Documentazione relativa alla legge sulla formazione continua