Accordi bilaterali di riconoscimento

La promozione del riconoscimento delle qualifiche svizzere è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell’innovazione. La realizzazione di questo obiettivo consente di aumentare la visibilità all’estero degli istituti di formazione svizzeri e prevede l’estensione degli accordi di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali con i Paesi o territori che si basano su sistemi di formazione simili. Il primo accordo con un territorio extraeuropeo è stato concluso con il Québec.

Questi accordi vanno oltre le condizioni previste dall’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e prevedono condizioni di riconoscimento facilitate. I titolari dei diplomi oggetto di questi accordi beneficiano pertanto di procedure di riconoscimento più semplici e rapide. Attualmente esistono simili accordi bilaterali con la Germania e il Principato del Liechtenstein.

Germania

I titoli della formazione professionale disciplinati dal diritto federale in Svizzera e in Germania possono essere riconosciuti come equivalenti nel quadro di una procedura semplificata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • i titoli professionali abilitano a esercitare attività professionali comparabili. Tra i rispettivi profili professionali non sussistono differenze sostanziali;
  • a livello sistemico i titoli professionali in questione appartengono allo stesso livello conformemente all’allegato dell’accordo;
  • le basi legali del rispettivo titolo professionale impiegate per determinare l’equivalenza sono in vigore per l’autorità esaminatrice al momento della richiesta.

Per il riconoscimento semplificato di un titolo della formazione professionale tedesco questi criteri devono essere soddisfatti cumulativamente. I titolari dei diplomi previsti dall’accordo possono richiedere un riconoscimento nel quadro delle procedure abituali. La procedura semplificata è applicata automaticamente se le condizioni sono soddisfatte.

Principato del Liechtenstein

I titoli della formazione professionale di base in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (attestati di capacità e certificati di formazione pratica) sono equivalenti se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a prescindere dalle denominazioni, i documenti corrispondenti ai singoli titoli sono identici; e
  • la formazione e la procedura di qualificazione per il conseguimento dei titoli sono avvenute secondo i documenti pertinenti.

I titoli reciprocamente riconosciuti come equivalenti sono elencati nell’allegato dell’Accordo con il Liechtenstein. L’elenco viene regolarmente rivisto e integrato. Nel quadro di questo sistema di riconoscimento automatico, i titolari di un diploma corrispondente non devono presentare alcuna domanda alle autorità competenti.

Accordo con il Pricipato del Liechtenstein

Le possibilità di concludere altri accordi bilaterali di riconoscimento di questo tipo vengono regolarmente esaminate.

Québec

La Svizzera e il Québec hanno concluso un’intesa in materia di reciproco riconoscimento    delle qualifiche professionali. Per la Svizzera si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto con un territorio extraeuropeo.

Il Québec rappresenta un partner ideale poiché ha in comune con la Svizzera la lingua francese, il numero di abitanti e le strutture economiche.

L’Intesa, firmata il 14 giugno 2022, è già in vigore. I cinque accordi di reciproco riconoscimento (ARR) che la accompagnano entreranno in vigore a fine 2022. Gli ARR disciplinano i dettagli delle singole professioni e descrivono le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle due Parti. Gli accordi, che in futuro potranno essere estesi ad altre professioni, al momento riguardano:

D’ora in poi, per queste cinque professioni sarà possibile sapere, ancor prima di iniziare la formazione, le condizioni per maturare esperienza professionale in Québec dopo il conseguimento del titolo.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/diploma/anerkennungsverfahren-bei-niederlassung/rechtliche-grundlagen-der-diplomanerkennung/bilaterale-anerkennungsabkommen.html