Insegnamento per la formazione di base

62. Sono un insegnante. Posso inoltrare la richiesta di riconoscimento del mio diploma estero alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)?
No, deve inviarla alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

63. Agli insegnanti è richiesto un livello specifico di conoscenze linguistiche?
Sì, il livello C2 nella lingua del Cantone in cui si esercita la professione
(C1 per i professori di lingua straniera).

64. Il mio percorso professionale non comprende una formazione accademica nel vero senso del termine: è un problema per il riconoscimento del diploma di insegnante?
La preghiamo di rivolgersi alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDEP), non essendo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) competente per rispondere a domande di fondo su questa professione.

65. Nel mio paese d’origine sono autorizzato a formare apprendisti e sono in possesso di un diploma corrispondente. Dove posso presentare una domanda?
Nel mio Paese d’origine ho conseguito un diploma che mi consente di formare giovani in azienda. A chi devo rivolgermi?
Per il riconoscimento di tali diplomi è competente l'autorità cantonale in materia di formazione. La richiesta di riconoscimento è tuttavia consigliata se anche in Svizzera si desidera svolgere la stessa attività. Troverete gli indirizzi degli uffici cantonali al link: www.cfso.ch

66. Dove posso inoltrare la domanda di riconoscimento del mio diploma di insegnamento?
Gli insegnanti del livello prescolastico (scuola dell’infanzia), elementare, secondario I, formazione generale del livello secondario II (liceo) e pedagogia curativa scolastica (pedagogia speciale) devono presentare domanda alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è competente per il riconoscimento delle formazioni degli insegnanti del livello secondario II professionale (docenti della formazione scolastica di base e maturità professionale, formatori attivi in corsi interaziendali) e del livello terziario (docenti della formazione professionale superiore).

67. Chi può fare domanda di riconoscimento?
In generale, può presentare domanda di riconoscimento solo chi nel suo Paese d’origine ha concluso una formazione statale o riconosciuta dallo Stato per l’insegnamento e dispone di un’autorizzazione statale ad insegnare.

68. Quali condizioni occorre soddisfare per il riconoscimento del diploma (estero)?
Nell’ambito del riconoscimento dei diplomi, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) verifica i quattro criteri seguenti (A), B), C), D)), distinti a loro volta in categorie pedagogico-professionali (1), 2), 3)):

  • A) Esperienza professionale
  • B) Qualifica professionale
  • C) Qualifica pedagogico-professionale
  • D) Diploma di lingua

Per i 1) formatori nei corsi interaziendali devono risultare soddisfatti i seguenti criteri:

  • A) due anni di pratica professionale nel campo in cui si svolge l’insegnamento;
  • B) formazione specifica con diploma del livello terziario nel campo d’insegnamento;
  • C) formazione pedagogico-professionale di 600 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo principale e 300 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo accessorio (L’attività di insegnamento a titolo accessorio è esercitata a complemento di un’attività professionale svolta nello stesso campo. L’attività a titolo principale copre almeno il 50 per cento del tempo lavorativo settimanale.);
  • D) livello di lingua C2 (tedesco, francese, italiano).

Per i 2) docenti per la formazione scolastica di base devono risultare soddisfatti i seguenti criteri:

  • A) sei mesi di lavoro in un’azienda (al 100%) oppure un tirocinio;
  • B) formazione specifica con diploma deli livello terziario nel campo d’insegnamento;
  • C) formazione pedagogico-professionale in una scuola universitaria riconosciuta dallo Stato di 300 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo accessorio o 1800 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo principale (Per l’insegnamento per la maturità professionale è richiesta una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.);
  • D) livello di lingua C2 (tedesco, francese, italiano).

Per i 3) docenti di scuola specializzata superiore devono risultare soddisfatti i seguenti criteri:

  • A) nessuna indicazione riguardo all’esperienza lavorativa;
  • B) formazione specifica con diploma di livello terziario nel campo d’insegnamento;
  • C) 1800 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo principale e 300 ore di studio per incarichi di insegnamento a titolo accessorio;
  • D) livello di lingua C2 (tedesco, francese, italiano).
https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/diploma/anerkennungsverfahren-bei-niederlassung/verfahren-beim-sbfi/haeufig-gestellte-fragen--faq-/lehrberufe0.html