Domande frequenti (FAQ)

Procedura di dichiarazione

Domande generali

Quali categorie di lavoratori devono effettuare la dichiarazione?
Devono effettuare la dichiarazione i prestatori di servizi indipendenti e i lavoratori distaccati. Il seguente documento riporta informazioni più dettagliate:

La direttiva 2005/36/CE fornisce al prestatore di servizi determinate garanzie sui tempi di trattamento della dichiarazione. Da quando inizia a decorrere la scadenza?
Questo aspetto è disciplinato nell’articolo 6 ODPS: la scadenza decorre dal momento in cui la SEFRI riceve la dichiarazione completa accompagnata da tutti i documenti richiesti.
La scadenza non decorre se la dichiarazione è incompleta.

A quanto ammonta l’importo degli emolumenti per la procedura?
Ogni autorità applica le proprie basi legali sugli emolumenti. La SEFRI percepisce 90 franchi per la prima dichiarazione. A seconda del lavoro svolto, le autorità applicano altre tasse amministrative (p. es. se la dichiarazione riguarda una professione medica universitaria).

Quando devo inoltrare la dichiarazione per avere la certezza di iniziare l’attività alla data prescelta?
La durata della procedura varia a seconda della professione. In generale, è sufficiente inoltrare la dichiarazione un mese prima, ma se la procedura viene sospesa, ad esempio perché mancano alcuni documenti, possono verificarsi dei ritardi.

Il mio diploma è già stato riconosciuto in Svizzera. Devo fare ugualmente la dichiarazione?
Sì, la dichiarazione è obbligatoria. È raccomandabile allegare ai documenti il riconoscimento del diploma.

Quando devo procedere al rinnovo?
La dichiarazione va rinnovata ogni anno, di preferenza un mese prima di fornire il servizio.

E se fornisco la prestazione a cavallo di due anni civili?
In questo caso la dichiarazione va rinnovata verso la fine del primo anno civile. Nel caso di una prestazione di servizi fornita da novembre ad aprile il rinnovo va effettuato già in dicembre.

Domande relative ai documenti da allegare

Che cosa succede se non carico tutti i documenti richiesti?
La dichiarazione sarà incompleta e quindi non valida. In questo caso verrà inviata un’e-mail o una lettera, per invitare il richiedente a completare la dichiarazione. Finché quest’ultima non è completa, non decorrono le scadenze previste dalla direttiva 2005/36/CE.

A chi devo richiedere i documenti necessari?
Dipende dal Paese d’origine e dalla professione svolta. Sono necessarie una copia del documento d’identità e una copia autenticata delle qualifiche professionali (titoli di studio). Per gli altri documenti, in particolare per l’attestazione che certifica il domicilio legale, l’autorità competente è diversa da un Paese all’altro. In caso di dubbio, ci si può rivolgere al punto di contatto nazionale del Paese d’origine.

Bisogna dimostrare di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile?
Il prestatore deve fornire informazioni sulla copertura assicurativa riguardanti la responsabilità professionale (art. 7 par. 1 della direttiva 2005/36/CE e art. 2 cpv. 2 lett. e ODPS).

Occorre superare un esame di lingua?
Può essere richiesto il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione (cfr. art. 53 della direttiva 2005/36/CE).
Se si possiede un attestato di conoscenza di una delle lingue nazionali, si consiglia di allegarlo alla dichiarazione.

Può essere chiesto un estratto del casellario giudiziale?
Se il prestatore opera nel settore della sicurezza, può essere richiesta la prova di assenza di condanne penali (art. 7 par. 2 lett. e della direttiva 2005/36/CE e art. 3 lett. f ODPS). Per le altre professioni l’attestato che certifica il domicilio legale del prestatore ai fini dell’esercizio della professione è sufficiente a provare l’assenza di condanne incompatibili con l’esercizio della sua professione.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/diploma/meldeverfahren-fuer-dienstleistungserbringende-aus-der-eu-efta/haeufig-gestellte-fragen--faq-.html