Direttiva 2005/36/CE

In virtù dell’allegato III dell’ALC, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica anche alla Svizzera, la quale partecipa pertanto al sistema di riconoscimento delle professioni regolamentate introdotto nell’UE. Si applicano regole diverse per coloro che intendono stabilirsi all’estero in modo permanente e per i prestatori di servizi che desiderano svolgere un’attività regolamentata a titolo occasionale per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Dal 2005 nell’Unione europea (UE) è in vigore la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In base alla direttiva ogni Stato membro dell’UE riconosce sostanzialmente come equivalenti i titoli professionali degli altri Stati membri per garantire il libero accesso al mercato del lavoro. Nel 2016 il testo è stato modificato dalla direttiva 2013/55/UE; le modifiche non si applicano alla Svizzera.

Sistema di riconoscimento in caso di stabilimento

Ai cittadini UE/AELS che vogliono stabilirsi in modo permanente in Svizzera si applicano diversi sistemi di riconoscimento a seconda della professione regolamentata:

  • riconoscimento automatico di sette professioni settoriali;
  • riconoscimento dell’esperienza professionale per i settori dell’artigianato, del commercio e dell’industria;
  • sistema generale.

Per sette professioni settoriali (medico, farmacista, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica e architetto) l’UE prevede il riconoscimento delle qualifiche professionali riportate in allegato alla direttiva. Per queste professioni l’UE prevede standard formativi uniformi.
Per alcune professioni dell’artigianato, del commercio e dell’industria il sistema di riconoscimento si basa sull’esperienza professionale. In tutti gli altri casi si applica il sistema generale: lo Stato ospitante ha il diritto di comparare la formazione e l’esperienza lavorativa con i propri requisiti, di rilasciare il riconoscimento o di richiedere misure di compensazione in caso di differenze sostanziali. Le misure di compensazione prevedono un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Dopo aver portato a termine la prova o il tirocinio il richiedente ottiene il pieno riconoscimento delle proprie qualifiche.

Prestazione di servizi

La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali prevede una procedura agevolata per i prestatori di servizi che intendono fornire, nell’ambito di una professione regolamentata, una prestazione di servizi occasionale e limitata nel tempo. Per le professioni regolamentate che hanno ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica le qualifiche professionali vengono sottoposte a verifica. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali attestate e la formazione richiesta nello Stato ospitante, l’accesso all’attività professionale è subordinato al superamento di una prova attitudinale con cui i prestatori di servizi possono dimostrare di avere acquisito le competenze mancanti.

In seguito all’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, è stato introdotto in Svizzera l’obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS che intendono svolgere una professione regolamentata per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

La procedura agevolata dei Paesi UE/AELS si applica anche ai cittadini svizzeri, che possono quindi a loro volta offrire servizi sul mercato UE/AELS a condizioni più semplici e beneficiare di un controllo più rapido delle loro qualifiche professionali rispetto alla procedura di riconoscimento tradizionale.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/diploma/meldeverfahren-fuer-dienstleistungserbringende-aus-der-eu-efta/rechtliche-grundlagen/richtlinie-2005-36-eg.html