Per molte professioni il diploma conseguito all’estero dev’essere riconosciuto dall’autorità competente. Il riconoscimento può essere richiesto sia da persone residenti nell’UE − con la quale la Svizzera collabora strettamente nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali − sia da persone provenienti da Paesi terzi.

Due procedure diverse
La procedura di riconoscimento varia a seconda della cittadinanza del titolare del diploma e della durata della sua attività professionale in Svizzera:
- riconoscimento
(residenza in Svizzera, frontalieri, concorsi di architettura ecc.)
- obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS prima di iniziare ad esercitare una professione regolamentata in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile
(residenza in uno Stato membro dell’UE/AELS)
Punto di contatto
Il punto di contatto nazionale presso la SEFRI è il primo ufficio al quale rivolgersi per le questioni relative al riconoscimento dei diplomi esteri.
Il punto di contatto nazionale fornisce informazioni sui seguenti temi:
- Svolgimento di un’attività professionale con un diploma estero
- Competenze delle autorità
- Regolamentazione delle professioni
- Attestati per le autorità estere
Rispondiamo volentieri a domande specifiche concernenti il riconoscimento alle quali il sito non fornisce una risposta: Modulo di contatto
L’ufficio è raggiungibile telefonicamente al numero +41 58 462 28 26 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30.
Nota bene:
- il punto di contatto fornisce solo informazioni generali e non sulle singole richieste di riconoscimento
- il punto di contatto non è un’istanza di ricorso e non si pronuncia sulla prassi di riconoscimento di altre autorità
Link diretto al portale online SEFRI: www.sbfi.admin.ch/becc