Sussidi federali a copertura delle spese cantonali

La concessione di sussidi all’istruzione (borse e prestiti di studio) a studenti svizzeri – solitamente per studiare in Svizzera o all’estero – compete ai Cantoni, i quali decidono a chi affidare quali sussidi in base alle rispettive legislazioni pertinenti. In via di principio ciò vale anche per gli stranieri con permesso di domicilio o con statuto di rifugiati.

Per maggiori informazioni rimandiamo ai dipartimenti cantonali dell’educazione o direttamente ai loro uffici competenti.

Indirizzi uffici borse di studio

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la nuova legge federale sui sussidi all’istruzione che il Parlamento aveva approvato come controprogetto indiretto all’iniziativa «Sulle borse di studio». Con questa nuova legge la Confederazione intende promuovere, conformemente al concordato, l’armonizzazione intercantonale nella concessione di sussidi all’istruzione di livello terziario (scuole universitarie e formazione professionale superiore). Soltanto i Cantoni che soddisfano i principali criteri del concordato percepiscono sussidi federali a copertura delle loro spese. Il concordato sulle borse di studio dei Cantoni è entrato in vigore il 1° marzo 2013.

I sussidi federali vengono versati come contributi forfettari in base alla popolazione di un Cantone e non alle sue capacità finanziarie. L’attuazione compete alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

Contatto

SEFRI, Lara Sermet 
T +41 58 462 75 82

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/stipendien/subventionierung-der-kantonalen-stipendienaufwendungen-im-tertiae.html