Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione europea per i diritti umani. Conta 47 Stati membri che hanno tutti firmato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un trattato internazionale per la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell’uomo sorveglia l’attuazione della Convenzione negli Stati membri. Il Consiglio d’Europa contribuisce inoltre a promuovere la formazione politica.
Formazione al Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa si impegna a favore di una formazione di alta qualità, che non prepari soltanto alla vita professionale, ma anche alla vita attiva come cittadini di una società democratica. La formazione deve consentire sia lo sviluppo della personalità sia lo sviluppo e il consolidamento di una base di conoscenze ampia e differenziata. Questi obiettivi hanno lo stesso valore e si completano a vicenda.
Le autorità statali hanno l’importante funzione di garantire a tutti l’accesso a una formazione di alto livello. A seconda del Paese svolgono il loro compito in modo differente e a diversi livelli. La formazione può anche essere affidata a istituzioni private, ma in un contesto predefinito dalle autorità. La responsabilità dello Stato non si esaurisce né nei confronti delle scuole private, né al termine della scuola dell’obbligo.
Il programma di formazione del Consiglio d’Europa è sottoposto alla vigilanza del Comitato direttivo sulla politica e le pratiche in materia di educazione (CDPPE), nel quale le autorità formative svizzere sono rappresentate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
Accordi e convenzioni sulla formazione e la cultura
Il programma del Consiglio d’Europa sulla politica formativa si basa sulla Convenzione culturale europea, sulla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea e su varie raccomandazioni del Comitato dei ministri dell’Unione europea riguardanti la responsabilità delle autorità nell’attuazione di una politica della formazione inclusiva, che comprenda la formazione politica, i diritti umani e l’eliminazione delle discriminazioni in ambito formativo.
La Convenzione culturale europea
L’importante funzione che la cultura svolge nello sviluppo delle conoscenze, nella comprensione reciproca e nella trasmissione dei valori è fuori discussione. La cultura è il presupposto fondamentale per scegliere autonomamente la propria vita e aiuta le persone a sviluppare le loro qualità. La Convenzione culturale europea stipulata nel 1954 e approvata dall’Assemblea federale nel 1962 è il fondamento della collaborazione europea in materia di cultura, formazione, gioventù e sport. I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno aderito a questa Convenzione, che è stata firmata anche da Bielorussia, Santa Sede e Kazakistan, che non fanno parte del Consiglio d’Europa.
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona)
La Convenzione è stata elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO e approvata dai rappresentanti degli Stati durante un incontro svoltosi nell’aprile del 1997 a Lisbona. Da allora oltre 50 Paesi hanno ratificato questo strumento, comunemente denominato Convenzione di Lisbona. Si tratta del primo accordo generale internazionale sul riconoscimento reciproco degli studi e dei diplomi universitari. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 24 marzo 1998.
Un comitato istituito nel 1999 vigila sulla sua attuazione. Ogni Stato parte nomina un suo rappresentante nel comitato, alle cui riunioni possono partecipare anche altri Paesi e organizzazioni come lo European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility ENIC o i National Academic Recognition Information Centres NARIC. Il comitato può anche emanare raccomandazioni sul riconoscimento delle qualifiche.
La novità decisiva rispetto agli accordi precedenti è il concetto della notevole discrepanza, secondo il quale i periodi di studio svolti all’estero e i diplomi conseguiti al termine di tali periodi vengono riconosciuti, salvo nei casi in cui vi sia una notevole discrepanza sulle competenze da acquisire. Grazie a questo principio viene normalmente rilasciato il riconoscimento. Il secondo cambiamento di paradigma introdotto dalla Convenzione è l’inversione dell’onere della prova: ora spetta all’istituzione che effettua il riconoscimento.
Documenti
Le «dialogue interculturel» au Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à l’Unesco: état des lieux (francese) (PDF, 948 kB, 27.12.2012)Jürgen Endres Centre de recherche sur les religions Université de Lucerne. SER 2010
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