In base all’articolo 12 LFCo la Confederazione può sostenere finanziariamente le organizzazioni della formazione continua che forniscono prestazioni di livello sovraordinato per il sistema della formazione continua. Il sostegno viene concesso sulla base di contratti di prestazione.
Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:
- informazioni al pubblico sui temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all’apprendimento permanente;
- prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all’interno di reti;
- misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.
I: Per saperne di più sui requisiti delle organizzazioni della formazione continua e sulle ulteriori disposizioni consultare l’ordinanza sulla formazione continua (PDF, 271 kB, 10.03.2016) e il rapporto esplicativo (PDF, 242 kB, 24.02.2016).