2.5 Procedure di qualificazione

L’espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che permettono di stabilire se una persona possiede le competenze operative definite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base. Le qualifiche professionali vengono comprovate tramite un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI. La procedura più importante è quella con esame finale al termine della formazione professionale di base.



2.5.1 Procedura di qualificazione con esame finale

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L’esame finale si svolge verso la fine della formazione professionale di base

L’esame finale si svolge verso la fine della formazione professionale di base e serve a stabilire se la persona dispone delle competenze operative definite nell’ordinanza di riferimento. I candidati che superano la procedura di qualificazione con esame finale ottengono il CFP o l’AFC.

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All’esame finale sono ammessi anche candidati adulti

Alla procedura di qualificazione con esame finale sono ammessi anche gli adulti che hanno acquisito le qualifiche richieste al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato. A tal fine devono avere almeno cinque anni di esperienza lavorativa generale (art. 32 OFPr) e, a seconda dell’ordinanza di riferimento, alcuni anni di esperienza anche nella rispettiva professione.


2.5.2 Altre procedure di qualificazione

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Le altre procedure di qualificazione devono essere riconosciute dalla SEFRI

I titoli della formazione professionale di base possono essere conseguiti anche tramite una procedura di qualificazione equivalente. Le cosiddette «altre procedure di qualificazione» (p. es. validazione degli apprendimenti acquisiti) devono essere riconosciute dalla SEFRI.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/fpc/formazione-professionale-di-base/sviluppo-delle-formazioni-professionali-di-base/aspetti/procedure-di-qualificazione.html