2.7 Protezione dei giovani lavoratori

La legge sul lavoro e le pertinenti ordinanze prevedono disposizioni speciali per proteggere la salute, garantire la sicurezza e salvaguardare lo sviluppo fisico e psichico dei giovani lavoratori (fino al 18° anno di età).



I lavori pericolosi sono interdetti ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Secondo l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, nell’ambito di una formazione professionale di base questi lavori possono essere svolti solo dalle persone che hanno compiuto 15 anni. Tuttavia, presentando un certificato medico e un’autorizzazione dell’autorità preposta al mercato del lavoro, i giovani prosciolti dall’obbligo scolastico possono essere impiegati per questi lavori già a partire dal 14° anno di età.

In linea di massima i giovani non possono svolgere lavoro notturno e domenicale. Nella formazione professionale di base sono ammesse deroghe in presenza di una regolamentazione o di un’autorizzazione specifica.


2.7.1 Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base

Poiché in relazione ai lavori pericolosi i giovani hanno minore consapevolezza e capacità degli adulti a causa della loro scarsa esperienza o formazione, devono essere protetti in misura particolare. Per questa ragione l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori garantisce loro una protezione speciale. La corrispondente ordinanza del DEFR stabilisce i lavori considerati pericolosi per i giovani e le attività in cui non possono essere impiegati.

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Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni

D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la SEFRI può prevedere deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. A tal fine, in allegato ai piani di formazione gli organi responsabili stabiliscono misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute che devono essere approvate dalla SEFRI.


2.7.2 Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (modifica del 25 giugno 2014)

Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso di abbassare da 16 a 15 anni l’età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base. La modifica dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, entrata in vigore il 1° agosto 2014, ha introdotto le cosiddette misure di accompagnamento.

Oggi, per poter impiegare giovani nello svolgimento di lavori pericolosi già a partire dai 15 anni, le aziende devono disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti verificata e opportunamente integrata. A tal fine gli organi responsabili devono elaborare apposite misure di accompagnamento e farle approvare dalla SEFRI. I Cantoni provvedono poi a controllare e integrare le autorizzazioni per formare apprendisti. Il limite minimo di 16 anni, valido fino alla verifica dell’autorizzazione, verrà abolito entro il 31 giugno 2019.


2.7.3 Lavoro notturno e domenicale

Le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale previste per la formazione professionale di base sono sancite in un’ordinanza del DEFR. Il lavoro notturno o domenicale dei giovani che svolgono una formazione professionale di base, non soggetto alle disposizioni di tale ordinanza, dev’essere autorizzato ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/fpc/formazione-professionale-di-base/sviluppo-delle-formazioni-professionali-di-base/aspetti/protezione-dei-giovani-lavoratori.html