3.3 Fase 3: Atti normativi in materia di formazione

L’obiettivo di questa fase è quello di elaborare o rivedere l’ordinanza e il piano di formazione e di redigere i documenti necessari per la richiesta di ticket.

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3.3.1 Organizzazione dei lavori

Su incarico dell’organo responsabile, la Commissione SP&Q o un gruppo direttivo composto da rappresentanti dei partner dirige i lavori di elaborazione di una nuova formazione professionale di base o di revisione di un atto normativo. Per farlo si avvale della collaborazione di gruppi di lavoro e, se necessario, di un accompagnamento pedagogico-professionale. L’organizzazione del progetto deve essere impostata in base alle esigenze dell’organo responsabile e alle risorse strutturali, finanziarie e di personale disponibili.


3.3.2 Ordinanza sulla formazione professionale di base

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L’ordinanza sulla formazione professionale di base è redatta dalla SEFRI.

L’ordinanza sulla formazione professionale di base (ofor) contiene i principi giuridici della formazione di base organizzata dall’azienda. Se è prevista anche una formazione di base organizzata dalla scuola, l’ordinanza definisce le esigenze organizzative e di contenuto inerenti all’insegnamento della pratica professionale. La redazione dell’ordinanza compete alla SEFRI.

I contenuti principali figurano nel testo di riferimento ofor, che riporta il numero della professione e il numero assegnato a ogni indirizzo professionale. I contenuti sono ripartiti come segue:

  • oggetto e durata: profilo professionale (orientamenti, indirizzi professionali) e durata della formazione;
  • obiettivi ed esigenze: competenze operative e relativi campi;
  • sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente;
  • durata della formazione in ciascun luogo di formazione;
  • piano di formazione;
  • requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda;
  • documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni;
  • procedure di qualificazione;
  • attestazioni e titolo;
  • sviluppo della qualità e organizzazione;
  • disposizioni finali.

L’ordinanza viene emanata dalla SEFRI su richiesta dell’organo responsabile.

Testo di riferimento ofor

Per l’elaborazione di una nuova ordinanza e la revisione totale di una ordinanza in vigore la SEFRI si basa sul testo di riferimento, che permette di inserire nell’ordinanza tutti gli elementi normativi di una formazione professionale di base. Sono possibili deroghe al testo di riferimento, purché venga rispettato il processo legislativo. Le deroghe devono essere concordate con i servizi giuridici della SEFRI e della Cancelleria federale. L’adempimento di questo compito spetta alla SEFRI.

Revisione parziale

In caso di revisione parziale viene mantenuta la struttura dell’ordinanza in vigore. Tuttavia, devono essere integrate le novità a livello giuridico e ogni modifica deve essere segnalata da una nota a piè di pagina.

Disposizioni transitorie

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In base alla loro entità le modifiche vengono poste in vigore direttamente o vengono attuate gradualmente.

In caso di revisione parziale o totale, nelle disposizioni transitorie occorre stabilire se le nuove norme si applicano alle persone già in formazione o solo a quelle che si iscrivono dopo l’entrata in vigore.

Se per una formazione professionale di base la SEFRI riconosce altre procedure di qualificazione occorre definire apposite disposizioni transitorie nei relativi documenti.

Traduzione delle ordinanze

La traduzione dell’ordinanza compete alla SEFRI. La terminologia specialistica viene sempre armonizzata in collaborazione con i traduttori del piano di formazione incaricati dall’organo responsabile.


3.3.3 Piano di formazione

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Il piano di formazione è redatto dall’organo responsabile.

In quanto strumento per la promozione della qualità della formazione professionale di base, il piano di formazione descrive le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire entro la fine della qualificazione. Inoltre, aiuta i responsabili della formazione professionale attivi nei tre luoghi di formazione a pianificare e svolgere le lezioni e costituisce uno strumento utile per le persone in formazione.

Il piano di formazione viene redatto dall’organo responsabile, il quale chiede alla SEFRI di approvarlo.

Modello di riferimento Piano di formazione

Il modello di riferimento Piano di formazione funge da ausilio per redigere i piani di formazione e fornisce informazioni sull’orientamento alle competenze operative, sulla cooperazione tra i luoghi di formazione e sul profilo di qualificazione. I piani di formazione contengono i seguenti capitoli:

  • introduzione: spiegazioni su come consultare il documento, punti essenziali per l’organo responsabile e descrizione della professione;
  • fondamenti pedagogico-professionali: sintesi dell’orientamento alle competenze operative e del modello pedagogico-professionale e spiegazioni sulle modalità di cooperazione tra i luoghi di formazione;
  • profilo di qualificazione: profilo professionale, livello richiesto per la professione e tabella delle competenze operative;
  • campi di competenze operative, competenze operative e obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione (scuola professionale, azienda e corsi interaziendali);
  • approvazione ed entrata in vigore.

Allegati al piano di formazione: l’allegato 1 contiene l’elenco degli strumenti per promuovere la qualità della formazione professionale di base (cap. 2.4), l’allegato 2 le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (cap. 2.7).

Revisione totale con il modello di riferimento

La revisione totale dell’ordinanza comporta sempre anche la revisione totale del piano di formazione. Il contenuto e la struttura del modello di riferimento di quest’ultimo devono essere armonizzati con il testo di riferimento ofor.

Revisione parziale

Se non vengono effettuate modifiche sostanziali, il piano di formazione è sottoposto a revisione parziale. Le modifiche devono figurare sul frontespizio e nelle note a piè di pagina secondo le direttive di tecnica legislativa; sono inoltre riepilogate in un apposito elenco e devono essere approvate dalla SEFRI al termine dell’indagine conoscitiva.

Traduzione del piano di formazione

La traduzione del piano di formazione nelle tre lingue ufficiali compete all’organo responsabile. Poiché devono essere approvati dalla SEFRI, questi testi devono rispettare le norme per la redazione di documenti ufficiali. Pertanto, la traduzione si svolge sempre in stretta collaborazione con il servizio linguistico della SEFRI, incaricato di tradurre le ordinanze.


3.3.4 Altre procedure di qualificazione

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La SEFRI può riconoscere altre procedure di qualificazione.

L’ordinanza sulla formazione professionale di base disciplina la procedura di qualificazione con esame finale. Se la formazione professionale di base prevede altre procedure, come ad esempio la validazione degli apprendimenti acquisiti o la suddivisione dell’esame, esse devono essere definite dall’organo responsabile e riconosciute dalla SEFRI. L’importante è che rispondano alle esigenze dell’economia e ai requisiti legali e alle esigenze dei Cantoni per l’attuazione.

Validazione degli apprendimenti acquisiti

La validazione degli apprendimenti acquisiti è una procedura di qualificazione nella quale i candidati attestano le loro conoscenze e capacità tramite un dossier che permette di valutarne l’equivalenza con le competenze operative apprese nel contesto della formazione professionale di base. La procedura è stata sviluppata congiuntamente dai partner ed è descritta in un’apposita guida.


3.3.5 Coordinamento con i partner

In virtù del partenariato della formazione professionale, in caso di revisioni di vasta portata si consiglia all’organo responsabile di sottoporre le bozze dell’ordinanza e del piano di formazione alla CSFP per ricevere un commento dettagliato sulle proposte di modifica e chiarire eventuali questioni relative all’attuazione cantonale.

La SEFRI concorda le deroghe al testo di riferimento ofor con il proprio servizio giuridico e con quello della Cancelleria federale. Promuove inoltre la collaborazione con altri uffici federali.


3.3.6 Indagine conoscitiva dell’organo responsabile

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L’indagine conoscitiva dell’organo responsabile garantisce l’approvazione da parte delle aziende.

L’organo responsabile invia ai principali operatori del proprio campo professionale le bozze dell’ordinanza e del piano di formazione perché siano nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Tale procedura, che deve coinvolgere tutte le regioni linguistiche, garantisce che i testi normativi siano accettati dalle aziende. A seconda dell’entità delle modifiche l’indagine conoscitiva dura da uno a tre mesi.

Per garantire uno svolgimento efficiente il controllo dei documenti da parte della SEFRI (cap. 3.4.1) avviene parallelamente all’indagine conoscitiva dell’organo responsabile.


3.3.7 Richiesta di ticket

Dopo l’indagine conoscitiva dell’organo responsabile la Commissione SP&Q o il gruppo direttivo rivede i documenti e approva il programma di informazione e preparazione, che contiene le misure per i responsabili della formazione professionale attivi nei luoghi di formazione.

Una volta finalizzati i documenti, la Commissione SP&Q o il gruppo direttivo incarica l’organo responsabile di presentare alla SEFRI la richiesta di ticket, includendo anche ordinanza, piano di formazione e programma di informazione e preparazione. Per poter procedere, l’organo responsabile deve aver prima ricevuto dalla SEFRI un ticket preliminare (cap. 3.1).

Con la richiesta di ticket l’organo responsabile certifica che le bozze degli atti normativi sono conformi alle esigenze del mondo economico e che la SEFRI può avviare l’indagine conoscitiva. Assegnando il ticket, la SEFRI certifica che gli atti normativi rispondono ai requisiti qualitativi e di coerenza stabiliti.

Se il ticket viene inviato entro la fine di ottobre, si presume che i documenti possano entrare in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo. Una volta assegnato il ticket la SEFRI può procedere con l’indagine conoscitiva.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/fpc/formazione-professionale-di-base/sviluppo-delle-formazioni-professionali-di-base/fasi-del-processo/atti-normativi-in-materia-di-formazione.html