Da gennaio 2018 coloro che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali ricevono un sostegno finanziario dalla Confederazione (finanziamento orientato alla persona).
Quali corsi vengono finanziati?
Quali corsi vengono finanziati?
Il nuovo modello di finanziamento si applica ai corsi che offrono una preparazione diretta agli esami federali di professione («con attestato professionale federale») e agli esami professionali superiori («con diploma federale», «[…] diplomato/diplomata», «maestro/maestra […]»). Nell’elenco delle professioni sono visibili tutti gli esami.
Si definiscono «corsi di preparazione»:
- i corsi che riguardano tutte le parti / tutti i campi di competenze (esame classico) oppure tutti i moduli (esame modulare) di un esame federale;
- i corsi che riguardano singole parti / singoli campi di competenze o singoli moduli di un esame federale;
- i corsi per l’ottenimento di certificati d’ammissione purché siano menzionati nel regolamento d’esame come condizione di ammissione (p. es. Assistente del personale). Sono esclusi i corsi per gli esami di guida e altri esami o procedure di autorizzazione non direttamente collegati all’esame federale.
Nella lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione) devono essere riportati, in base all’anno di inizio, tutti i corsi la cui frequenza permette ai partecipanti di richiedere i contributi federali (se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti).
Vengono finanziate le tasse per gli esami federali?
Non possono essere richiesti contributi federali a copertura delle tasse d’esame. Lo svolgimento degli esami è già sovvenzionato dalla Confederazione (contributi concessi agli operatori responsabili degli esami) per il 60-80 per cento. Lo scopo è di ridurre i costi dei partecipanti e garantire un ottimo svolgimento degli esami.
Vengono finanziati i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori SSS e gli studi postdiploma SPD SSS?
I cicli di formazione SSS ricevono già finanziamenti dai Cantoni tramite l’Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). Per questo motivo non possono essere richiesti contributi federali.
Gli studi postdiploma SPD SSS sono un’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori, per cui sono esclusi anch’essi dai contributi federali. Eccezione: se gli SPD SSS preparano anche a un esame federale e figurano nella lista d’iscrizione possono essere richiesti contributi federali (se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti).
Vengono finanziati i cicli di studio bachelor e master delle scuole universitarie?
Per i cicli di studio bachelor o master delle scuole universitarie non possono essere richiesti contributi federali.
Il finanziamento si applica solo ai corsi che preparano gli studenti agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori.
Vengono finanziati anche i cicli di studio CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies) e MAS (Master of Advanced Studies)?
Per i cicli di studio CAS/DAS/MAS (così come per MBA ed EMBA) non possono essere richiesti contributi federali.
I CAS/DAS/MAS sono infatti programmi di formazione continua offerti dalle scuole universitarie che, secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere, non sono proposti come corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori.
Condizioni per gli operatori e iscrizione dei corsi
Quali condizioni devono soddisfare gli operatori?
Gli operatori devono inserire nella lista d’iscrizione i corsi di preparazione che offrono. L’iscrizione nella lista è subordinata a due condizioni:
- la sede dell’operatore e i locali del corso si trovano in Svizzera (sono possibili eccezioni quando non esiste un’offerta corrispondente a livello nazionale);
- il corso offre una preparazione diretta a uno o più esami federali.
Gli operatori devono inoltre firmare una dichiarazione con cui si impegnano:
- a rilasciare ai partecipanti una ricevuta che attesta i costi sostenuti computabili (ricevuta di pagamento (v. > Di cosa occorre tenere conto per il rilascio della ricevuta di pagamento?);
- cooperare ai controlli a campione;
- fornire indicazioni veritiere.
In che modo gli operatori possono iscrivere i loro corsi nel portale?
Gli operatori possono iscrivere nel portale online i loro corsi e gestire l’offerta. Per accedere al portale online gli operatori devono registrarsi.
Nota: La registrazione deve essere effettuata da una persona autorizzata ad agire, ossia una persona che è delegata a eseguire tutte le azioni legali che la gestione o l’esecuzione di un’attività comporta normalmente in questo ambito. La persona autorizzata ad agire firma a nome dell’operatore la dichiarazione con cui quest’ultimo si assume gli impegni previsti (scaricabile dal portale) ed è la prima persona di riferimento della SEFRI in caso di problemi. L’operatore designa la persona autorizzata ad agire. La SEFRI non prevede prescrizioni in merito. Per la registrazione di questa persona si accetta anche un indirizzo e-mail generale (per es. info@xxx.ch).
Una volta che l’operatore ha accesso al portale la persona autorizzata ad agire può aggiungere altre persone di contatto per l’iscrizione e la gestione dei corsi. Anche le persone di contatto possono eventualmente essere autorizzate ad agire.
La procedura, dalla registrazione al login, è descritta nella seguente guida (di cui si consiglia vivamente la lettura).
Per domande sull’iscrizione dei corsi e sul portale online rivolgersi all’organo di coordinamento:
SDBB | CSFO
Organo di coordinamento
Contributi federali per i corsi di preparazione agli esami federali
Su delega della Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Belpstrasse 37 | Casella postale, 3001 Berna
Tel. 0840 400 503
contributi@csfo.ch
Entro quando gli operatori possono annunciare i loro corsi?
Per consentire ai partecipanti di richiedere i contributi federali, i corsi devono essere riportati nella lista d’iscrizione dell’anno in cui iniziano (= anno del corso). Gli operatori possono annunciare e modificare sul portale online i corsi che sono iniziati nell’anno corrente entro il 15 novembre. Dopo il 15 novembre non è più possibile registrare o modificare nuovi corsi per l’anno corrente. Non è consentita la registrazione a posteriori.
I corsi che iniziano l’anno seguente potranno essere annunciati a partire da metà dicembre.
Ogni anno, l’organo di coordinamento informa gli operatori che hanno già annunciato i corsi sui termini da rispettare e sulla procedura da seguire.
Come riconfermare i corsi per l’anno seguente?
L’operatore deve riconfermare il corso inserito nella lista ogni anno affinché compaia nella lista l’anno seguente e dare così ai partecipanti il diritto ai contributi federali. In questo modo si garantisce che i corsi iscritti siano sempre aggiornati.
Ogni anno, l’organo di coordinamento informa gli operatori sulla procedura da seguire.
Informazioni sui corsi sempre aggiornate
I dati che figurano sul portale relativi a corsi e operatori devono essere sempre aggiornati. Gli operatori possono apportare modifiche direttamente sul portale.
Di cosa devono tenere conto gli operatori per l’iscrizione dei corsi nel portale online?
Tutte le informazioni sull’iscrizione dei corsi si trovano nel portale online. Prima di procedere all’iscrizione, gli operatori devono in generale considerare i seguenti aspetti.
Sede in Svizzera
La sede dell’operatore e i locali del corso si trovano in Svizzera (sono possibili eccezioni quando non esiste un’offerta corrispondente a livello nazionale).
Per comprovarlo, gli operatori iscritti nel registro di commercio caricano nel portale online l’estratto elettronico del registro di commercio (disponibile su www.zefix.ch). Gli operatori con sede in Svizzera ma non iscritti nel registro di commercio (associazioni che non gestiscono un’attività di tipo commerciale o enti di diritto pubblico) allegano il loro statuto, le basi legali cantonali o documenti simili. Le ditte individuali devono essere iscritte nel registro di commercio.
Denominazione del corso
La denominazione deve illustrare in maniera chiara i contenuti del corso e corrispondere alla denominazione usata dall’operatore del corso.
Esempi di denominazioni chiare:
- corso che prepara all’intero esame federale: «Corso di preparazione all’esame di professione di progettista in falegnameria con attestato professionale federale»;
- corso che prepara soltanto a determinati campi di competenze di un esame: «Corso di gestione aziendale».
Nota: la denominazione deve indicare in maniera chiara che si tratta di un corso di preparazione e non dell’esame in sé. Pertanto, denominazioni quali «Specialista del commercio al dettaglio con diploma federale» non sono ammesse.
Entità del corso
Un corso può comprendere tutte le parti/tutti i campi di competenze o i moduli di un esame o solo alcune parti/campi/moduli. La SEFRI consiglia di registrare i corsi nella lista d’iscrizione così come vengono seguiti dalla maggior parte dei candidati. Gli operatori possono emettere una ricevuta sia per il corso intero che figura nella lista d’iscrizione sia per le singole parti seguite dal partecipante. È però necessario rilasciare una ricevuta di pagamento per ogni corso registrato.
Selezione dell’esame federale
È possibile selezionare uno o più esami federali ai quali il corso prepara. Possono essere indicate anche le specializzazioni. Se un esame federale prevede più di una specializzazione, occorre registrare le singole specializzazioni.
Nota: è possibile selezionare solo gli esami federali disciplinati da un regolamento d’esame approvato. Se il regolamento è in revisione e un corso prepara all’esame in base a quel regolamento, fino all’approvazione del nuovo regolamento il corso deve essere registrato con quello attualmente in vigore. Il corso può essere registrato con effetto retroattivo Un corso che viene svolto già oggi in base a un nuovo regolamento da approvare può essere registrato con effetto retroattivo al momento dell’approvazione del regolamento.
Costi dei corsi e numero di lezioni
Nel quadro dell’iscrizione dei corsi vanno registrati sia i costi dei corsi che il numero di lezioni o di ore di studio (e-learning). Queste indicazioni servono a scopi di monitoraggio e non compaiono nella lista d’iscrizione.
Cancellare i corsi nel portale online
I corsi che non si tengono più possono essere cancellati dagli operatori direttamente nel portale online. Il corso resta registrato nella lista d’iscrizione ufficiale degli anni precedenti per consentire ai partecipanti di richiedere i contributi. Per l’anno in corso figura ancora nella banca dati interna, ma non compare più nella lista d’iscrizione ufficiale. La SEFRI raccomanda pertanto di cancellare il corso solo a partire dall’anno in cui non viene più offerto.
Cosa deve fare l’operatore se cambia la persona autorizzata ad agire?
La registrazione sul portale online deve essere effettuata da una persona autorizzata ad agire (v. > In che modo gli operatori possono iscrivere i loro corsi nel portale?) la quale può aggiungere altre persone di contatto per l’iscrizione e la gestione dei corsi. Anche le persone di contatto possono eventualmente essere autorizzate ad agire.
Importante: Deve sempre essere registrata almeno una persona autorizzata ad agire. Qualora ci sia solo una sola persona autorizzata ad agire e questa lasci l’impresa, prima di andarsene dovrà designare sul portale online un successore (cioè una nuova persona autorizzata ad agire). L’impegno scritto rimane valido e non deve essere firmato nuovamente (successione giuridica). Se la persona autorizzata ad agire dovesse cambiare, gli operatori dei corsi sono tenuti a osservare gli impegni presi per iscritto e a garantire il flusso di informazioni relativamente all’iscrizione dei corsi e al rilascio delle ricevute di pagamento.
Procedimento
- La persona autorizzata ad agire deve accedere al portale online > Gestisci persone di contatto > tasto blu «Nuova persona di contatto» e seguire le istruzioni indicate. Nota bene: le persone di contatto non autorizzate ad agire non sono abilitate a gestire le persone di contatto né effettuare la modifica.
- La nuova persona autorizzata ad agire sarà sollecitata via e-mail a registrarsi sul portale.
- Dopo che la nuova persona autorizzata ad agire si è registrata e la sua registrazione è stata confermata, può accedere a > Gestisci persone di contatto e cancellare il suo predecessore.
Disposizioni sul passaggio al finanziamento
Quando è entrato in vigore il finanziamento?
Il finanziamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Da allora, le persone domiciliate in Svizzera che hanno frequentato un corso di preparazione e che decidono di sostenere un esame federale possono presentare una domanda di contributi federali, indipendentemente dall’esito dell’esame.
Il corso scelto deve essere riportato nella lista d’iscrizione dell’anno in cui inizia, essere cominciato dopo il 1° gennaio 2017 e non deve aver ricevuto sovvenzioni cantonali (cfr. domanda successiva). Il pagamento dei costi del corso può essere stato effettuato anche prima del 1° gennaio 2017.
Nel caso degli esami modulari se alcuni moduli sono iniziati prima del 1° gennaio 2017 e altri dopo, i partecipanti possono richiedere contributi federali per i moduli iniziati dopo il 1° gennaio 2017 se questi ultimi sono stati fatturati singolarmente dagli operatori e se non hanno ricevuto sovvenzioni cantonali. Gli operatori possono rilasciare ai partecipanti una ricevuta per questi moduli anche nel caso in cui non figurino singolarmente nella lista d’iscrizione.
Di cosa devono tenere conto gli operatori nel passaggio al nuovo finanziamento?
Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori (ASPS)
In vista del passaggio dal finanziamento cantonale a quello federale devono essere osservate le seguenti disposizioni:
- i corsi precedentemente sovvenzionati attraverso questo accordo e iniziati entro il 31 luglio 2017 continuano a essere sovvenzionati dai Cantoni fino al loro termine e non danno quindi diritto ai contributi federali (doppio finanziamento).
- i corsi che iniziano a partire dal 1° agosto 2017 non sono più sovvenzionati attraverso l’ASPS e, se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti, danno diritto ai contributi federali;
- i partecipanti a corsi precedentemente non sovvenzionati dai Cantoni possono richiedere i contributi federali per i corsi iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.
Gli operatori sono tenuti a informare in maniera trasparente i partecipanti sull’esistenza delle sovvenzioni cantonali e su un eventuale aumento dei costi del corso a seguito del venir meno dei contributi cantonali.
Informazioni per i partecipanti
A quanto ammonta il contributo e quali costi dei corsi sono computabili?
L’importo dei contributi federali viene calcolato in base al tasso di contribuzione e al tetto massimo dei costi computabili dei corsi.
Il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi e si applica fino al raggiungimento del tetto massimo dei costi computabili che ammonta a 19'000 CHF per gli esami di professione e a 21'000 CHF per gli esami professionali superiori. Se per la preparazione a un esame federale vengono frequentati più corsi, i costi computabili possono essere cumulati fino al raggiungimento del tetto massimo. Questo vale anche per la frequenza di altri corsi in caso di ripetizione dell’esame federale. Per motivi di economia procedurale il contributo viene erogato solo se i costi computabili superano complessivamente i 1000 CHF (contributo federale almeno 500 CHF).
È considerata computabile la parte di un corso finalizzata direttamente alla preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti e la festa di diploma non possono essere incluse nella domanda di contributi.
In linea di massima, i costi del materiale didattico messo a disposizione dall’operatore e degli esami di fine modulo servono direttamente alla preparazione dell’esame federale. Questi costi sono considerati computabili e figurano sulla ricevuta di pagamento solo se sono inclusi nei costi del corso. Ciò significa che devono essere fatturati dagli operatori ed essere inclusi nei costi del corso indicati nel portale online. Gli operatori possono rilasciare una fattura a parte o fatturarli insieme agli altri costi del corso.
Gli esami di fine modulo sostenuti al di fuori dei corsi di preparazione e fatturati separatamente, per esempio dagli organi responsabili dell’esame, non sono computabili. Tuttavia è l’operatore a decidere se questi costi possono essere inclusi. La SEFRI ritiene che queste modalità di fatturazione potranno aiutare a semplificare le procedure amministrative. I cambiamenti nell’offerta di corsi, in particolare per quanto riguarda i costi, continueranno a essere monitorati.
Esempi:
Maria Bianchi ha speso 12'500 CHF per il corso di preparazione all’esame di professione, dei quali 12'000 sono computabili. Maria può richiedere un contributo federale di 6000 CHF (purché soddisfi i requisiti).
Mario Bernasconi sostiene due corsi di preparazione in vista dell’esame professionale superiore. I costi computabili sono rispettivamente di 15'000 e 8000 CHF, per un totale di 23'000 CHF. Dato il tetto massimo di 21'000 CHF, Mario ha diritto a un contributo federale di 10'500 CHF (purché soddisfi i requisiti).
Quando si possono richiedere i contributi federali?
Nei casi standard i partecipanti richiedono i contributi federali dopo aver sostenuto l’esame federale.
I costi dei corsi vanno perciò anticipati dal partecipante stesso e/o con il sostegno di datori di lavoro, associazioni professionali o altri finanziatori.
La Confederazione versa un contributo soltanto per i costi dei corsi pagati direttamente dai partecipanti agli operatori in base alla fattura presentata da questi ultimi (v. > Di cosa devono tenere conto i partecipanti in caso di prefinanziamento dei costi dei corsi da parte del datore di lavoro o di terzi?).
Casi eccezionali: da gennaio 2018 i partecipanti che non possono garantire il finanziamento fino al momento in cui vengono versati i contributi federali (autofinanziamento / finanziamento esterno) potranno richiedere contributi parziali prima di aver sostenuto l’esame federale, se soddisfano determinate condizioni (v. > Requisiti per richiedere contributi parziali (casi eccezionali)).
Requisiti per richiedere il contributo (caso standard)
I partecipanti riceveranno i contributi federali se soddisfano i seguenti requisiti:
- hanno frequentato uno o più corsi riportati nella lista dei corsi di preparazione dell’anno in cui sono iniziati (lista d’iscrizione)
- hanno sostenuto i costi dei corsi
La Confederazione partecipa unicamente ai costi sostenuti dai partecipanti. Come prova dell’effettivo pagamento, i partecipanti devono presentare le fatture emesse a loro nome e le ricevute di pagamento del corso sostenuto (o dei corsi sostenuti) che hanno ricevuto dagli operatori. Nota bene: per motivi di economia procedurale è possibile presentare una domanda solo se i costi computabili complessivi ammontano ad almeno 1000 CHF.
- hanno sostenuto l’esame federale
Il diritto ai contributi federali non presuppone il superamento dell’esame. Occorre tuttavia presentare la decisione d’esame, ricevuta dagli organi responsabili, in cui si attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame.
- sono fiscalmente domiciliati in Svizzera
Al momento della notifica della decisione d’esame il partecipante deve essere fiscalmente domiciliato in Svizzera. La nazionalità non è rilevante. I frontalieri e i soggiornanti settimanali internazionali non sono fiscalmente domiciliati in Svizzera e pertanto non hanno diritto ai contributi federali.
La domanda di contributi può essere presentata entro 2 anni dalla notifica della decisione d’esame. Dall’inizio del corso di preparazione seguito alla notifica della decisione d’esame non devono essere trascorsi più di 7 anni. La ricevuta di un corso di preparazione può essere presentata una sola volta.
Requisiti per richiedere contributi parziali (casi eccezionali)
I partecipanti possono richiedere contributi parziali prima di aver sostenuto l’esame federale se:
- in base all’ultima tassazione hanno versato meno di 88 CHF di imposta federale diretta (in caso di tassazione alla fonte, v. domanda seguente);
- frequentano almeno uno dei corsi riportati nella lista d’iscrizione dell’anno in cui è iniziato e dall’inizio del corso non sono trascorsi più di due anni;
- hanno pagato costi computabili dei corsi pari ad almeno 3500 CHF. Come prova dell’effettivo pagamento, i partecipanti devono presentare le fatture emesse a loro nome e le ricevute di pagamento del corso frequentato (o dei corsi frequentati) che hanno ricevuto dagli operatori;
- si impegnano per iscritto a sostenere l’esame federale; entro 5 anni dall’inoltro della domanda presentano la decisione d’esame che attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame;
- al momento della presentazione della domanda risiedono in Svizzera.
I contributi parziali possono essere richiesti più volte, purché ogni volta i costi sostenuti ammontino ad almeno 3500 CHF. Dopo aver sostenuto l’esame federale sarà possibile richiedere eventuali contributi residui.
Se entro 5 anni dalla presentazione della domanda non viene inoltrata la decisione d’esame, i contributi parziali dovranno essere rimborsati.
Dopo quanto tempo i partecipanti ricevono i contributi?
Dal momento in cui è stata presentata la domanda completa o la domanda di contributi parziali, incluse tutte le attestazioni necessarie, normalmente i partecipanti ricevono i contributi federali al massimo entro tre mesi. Verso la fine dell’anno questi tempi possono allungarsi, ma non oltre i 4 mesi.
In caso di tassazione alla fonte è possibile richiedere contributi parziali?
Chi è tassato alla fonte non può richiedere contributi parziali. Dopo aver sostenuto l’esame federale può presentare domanda per i contributi federali seguendo la procedura normale (se sono soddisfatte tutte le altre condizioni).
Se le persone tassate alla fonte con domicilio in Svizzera si sottopongono a una tassazione ordinaria ulteriore possono presentare domanda per i contributi parziali se l’imposta federale diretta da pagare è inferiore a 88 CHF. Vale la tassazione dell’ultimo periodo fiscale. Per ulteriori informazioni sulla tassazione ordinaria ulteriore i partecipanti possono rivolgersi all’amministrazione delle contribuzioni del loro Cantone.
In caso di ripetizione dell’esame federale è possibile richiedere contributi per altri corsi?
Se per la ripetizione di un esame federale vengono frequentati più corsi, i costi computabili possono essere cumulati con gli altri costi sostenuti fino al raggiungimento del tetto massimo, ovvero 19'000 CHF costi del corso / 9500 CHF contributo federale per un esame di professione e 21'000 CHF costi del corso / 10'500 CHF contributo federale per un esame professionale superiore.
Nota bene: per motivi di economia procedurale è possibile presentare una domanda solo se i costi computabili ammontano complessivamente ad almeno 1000 CHF (contributo federale almeno 500 CHF).
In caso di ritiro dall’esame federale per motivi validi (malattia, ecc.) è possibile richiedere i contributi federali?
No.
Se il candidato si ritira dall’esame o da alcune parti dell’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (malattia, servizio militare, ecc.) può inviare la domanda di contributi non appena si presenta nuovamente all’esame e lo sostiene interamente.
Come vanno dichiarati dal punto di vista fiscale i contributi federali?
I partecipanti devono dichiarare i contributi federali come altri redditi. I costi dei corsi e i contributi federali vanno dichiarati nel rispettivo periodo fiscale. I costi dei corsi e i contributi ricevuti relativi al medesimo periodo fiscale vengono conteggiati tra di loro. Per maggiori informazioni consultare la circolare n.42 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Ricevuta di pagamento
Di cosa occorre tenere conto per il rilascio della ricevuta di pagamento?
I partecipanti a un corso di preparazione presente nella lista riceveranno dall’operatore una ricevuta che attesta i costi sostenuti e i costi computabili del corso (ricevuta di pagamento). La ricevuta di pagamento e la fattura costituiscono insieme la prova che la persona ha frequentato un corso di preparazione riportato nella lista d’iscrizione e che ne ha sostenuto i costi.
La ricevuta di pagamento deve essere redatta secondo il modello predefinito dalla SEFRI. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del modello e sui requisiti per il rilascio della ricevuta di pagamento consultare il seguente promemoria (lettura assolutamente necessaria).
Di cosa devono tenere conto gli operatori in caso di prefinanziamento dei costi dei corsi da parte del datore di lavoro o di terzi?
La Confederazione partecipa unicamente ai costi sostenuti direttamente dai partecipanti. Per comprovarli, questi ultimi devono presentare la fattura emessa a loro nome e la ricevuta di pagamento per il corso o i corsi svolto/i. Fattura e ricevuta vengono fornite dall’operatore dei corsi.
I costi messi in conto a terzi (p. es. datori di lavoro, associazioni professionali, altri finanziatori) e pagati direttamente da questi ultimi agli operatori sono esclusi dai contributi federali. In questo caso l’importo coperto da terzi viene detratto dall’eventuale contributo.
Gli aiuti finanziari che i partecipanti percepiscono da terzi non influiscono sui contributi federali. Per determinare il diritto al contributo vengono presi in considerazione tutti i costi sostenuti da un partecipante. Gli eventuali terzi stabiliscono con il partecipante (p. es. mediante un accordo di formazione o un contratto di prestito) se e in quale forma quest’ultimo deve rimborsare l’importo prefinanziato dopo aver percepito il contributo federale.
Nel caso eccezionale in cui i costi del corso vengono anticipati da terzi, ma devono successivamente essere rimborsati dal partecipante, quest’ultimo può chiedere il contributo federale fornendo le prove di cui dispone. In tal caso la SEFRI esaminerà attentamente se il partecipante ha diritto al contributo.
I contributi federali vengono corrisposti direttamente ai partecipanti. Non sono previsti versamenti a terzi.
Esempi:
Maria Bianchi paga i costi del corso direttamente all’operatore. Nella ricevuta di pagamento è riportato l’importo complessivo dei costi del corso, che funge da base per il calcolo del contributo federale. Maria stabilisce con il datore di lavoro in che misura e in quale forma quest’ultimo contribuisce al finanziamento dei costi del corso.
Il datore di lavoro di Mario Bernasconi contribuisce ai costi del corso e paga la sua quota direttamente all’operatore. Poiché il contributo del datore di lavoro non è incluso nel calcolo del contributo federale non viene riportato nella ricevuta di pagamento. Mario riceve il contributo federale solo per i costi del corso che ha pagato lui stesso all’operatore.
Informazione ai partecipanti e conclusioni
In che modo gli operatori possono comunicare le novità relative al finanziamento
Gli operatori possono rinviare i potenziali partecipanti al sito della SEFRI, dove sono presenti tutte le informazioni utili sul finanziamento.
La SEFRI mette a disposizione un pacchetto informativo con il quale gli operatori possono illustrare agli interessati come funziona il finanziamento.
Il pacchetto comprende:
- flyer che presenta brevemente il finanziamento
- video illustrativo di due minuti che spiega il finanziamento
- link (banner) che collega il sito dell’operatore con quello della SEFRI e fornisce tutte le informazioni utili sul finanziamento.
Il flyer “Contributi esami federali“ è gratuito e può essere ordinato presso service@gewa.ch
In breve: di cosa occorre tenere conto?
Gli operatori dei corsi devono
- assicurarsi che i loro corsi siano inseriti nella lista dei corsi di preparazione e che i dati siano aggiornati;
- informare i partecipanti in merito al finanziamento e comunicare se il corso è sovvenzionato a livello cantonale in virtù dell’ASPS (corsi iniziati entro il 31 luglio 2017);
- fatturare ai partecipanti i costi del corso (la fattura è a loro nome);
- rilasciare ai partecipanti le ricevute di pagamento (a condizione che non vi sia un finanziamento cantonale).