Svolgimento degli esami federali

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Gli organi responsabili sono competenti per lo svolgimento degli esami federali. Il regolamento d’esame e le direttive definiscono le condizioni quadro dell’esame e illustrano le competenze da acquisire. La SEFRI esercita la vigilanza sugli esami.

Svolgimento degli esami: promemoria e informazioni

Affinché la SEFRI possa esercitare la sua funzione di vigilanza gli organi responsabili inviano ai responsabili di progetto della SEFRI le informazioni necessarie.

Nel quadro dell’ammissione agli esami federali gli organi responsabili o le commissioni d’esame e per la garanzia della qualità decidono anche in merito all’ammissione dei detentori di un titolo di studio conseguito all’estero.

Per lo svolgimento degli esami le persone disabili hanno diritto a misure per la compensazione dell’handicap.

La SEFRI mette a disposizione uno strumento per lo sviluppo della qualità che gli organi responsabili possono utilizzare nell'ambito della preparazione e dello svolgimento degli esami.

Rilascio delle decisioni d’esame

Gli organi responsabili degli esami rilasciano ai partecipanti la decisione d’esame in cui si attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame. I partecipanti devono presentare la decisione d’esame insieme alla domanda di contributi per i corsi di preparazione agli esami federali. La SEFRI mette a disposizione un modello per la decisione d’esame che deve essere utilizzato dagli organi responsabili da gennaio 2018. Il modello può essere richiesto alla SEFRI all’indirizzo: info.hbb@sbfi.admin.ch. Tutte le informazioni si trovano nel promemoria qui sotto.

Procedura di ricorso

In caso di controversia sull’esito di un esame o sulla decisione di non ammissione a un esame la SEFRI è la prima istanza di ricorso. Seconda e ultima istanza di ricorso è il Tribunale amministrativo federale.

Ordinazione di diplomi e attestati federali

La SEFRI rilascia gli attestati professionali e i diplomi e tiene un registro dei titolari.

Contributi per lo svolgimento di un esame federale

Secondo l’articolo 56 LFPr la Confederazione può concedere contributi diretti per l’organizzazione di un esame federale. Per lo svolgimento degli esami federali (esami di professione ed esami professionali superiori) i contributi federali coprono al massimo il 60 per cento e, in casi eccezionali, l'80 per cento dei costi.

Moduli e direttive

Informazioni sulla vigilanza da parte della

Conformemente all’articolo 42 capoverso 2 LFPr e all’articolo 27 OFPr, la Confederazione provvede alla vigilanza sugli esami federali. L’obiettivo è garantire che le attività degli organi responsabili siano conformi alle basi legali, in particolare ai regolamenti d’esame.

La SEFRI esercita il suo compito di vigilanza effettuando, tra l'altro, ispezioni durante gli esami e partecipando alle riunioni per l’attribuzione delle note e ad altre riunioni delle commissioni d’esame o delle commissioni per la garanzia della qualità. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare come vengono attuate le disposizioni e come si svolgono gli esami al fine di garantire e sviluppare la qualità. Ciò avviene in particolare:

  • dopo l’elaborazione o la revisione di un regolamento d’esame;
  • In caso di cambiamento dell’organo responsabile o del partner all’interno della SEFRI;
  • in caso di problemi (p. es. accumularsi di reclami o ricorsi all'autorità di vigilanza);
  • se lo richiede l’organo responsabile.

Gli organi responsabili informano i rispettivi responsabili di progetto della SEFRI sullo stato degli esami inviando i verbali delle riunioni di attribuzione delle note e delle altre riunioni delle commissioni d'esame e delle commissioni per la garanzia della qualità.

Ultima modifica 28.06.2023

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