Validazione degli apprendimenti acquisiti

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata che termina con una procedura di qualificazione. Durante la procedura di qualificazione con validazione degli insegnamenti acquisiti gli adulti attestano le loro competenze senza sostenere l’esame finale della formazione professionale di base corrispondente.

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti appartiene alle cosiddette «altre procedure di qualificazione». I candidati presentano un dossier nel quale indicano, documentandoli, gli apprendimenti acquisiti. In questo modo dimostrano nella formazione professionale di base corrispondente di possedere le competenze operative e la cultura generale richieste per esercitare la professione in questione. In tal modo, dimostrano di aver conseguito la formazione professionale al di fuori del percorso professionale formalizzato (art. 17 cpv. 5 LFPr). La procedura di qualificazione con la validazione degli apprendimenti acquisiti si avvia con la presentazione del dossier e si conclude con il riscontro dell’autorità d’esame. In caso di superamento della procedura di qualificazione, i candidati ottengono l’attestato federale di capacità o il certificato federale di formazione pratica. .

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è possibile per le professioni per le quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione e le disposizioni esecutive, che la SEFRI ha a sua volta approvato. I Cantoni si occupano della preparazione e della procedura di qualificazione secondo un processo prestabilito.

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