A partire da gennaio 2018 coloro che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali riceveranno un sostegno finanziario dalla Confederazione (finanziamento orientato alla persona), presentando la relativa domanda dopo aver sostenuto l’esame. Il seguente documento illustra alle associazioni professionali e ai datori di lavoro come funziona il nuovo modello di finanziamento.
Quali corsi vengono finanziati?
Quali corsi vengono finanziati?
Il nuovo modello di finanziamento si applica ai corsi che offrono una preparazione diretta agli esami federali di professione («con attestato professionale federale») e agli esami professionali superiori («con diploma federale», «[…] diplomato/diplomata», «maestro/maestra […]»). Nell’elenco delle professioni sono riportati tutti gli esami.
Si definiscono «corsi di preparazione»:
- i corsi che riguardano tutte le parti / tutti i campi di competenze (esame classico) oppure tutti i moduli (esame modulare) di un esame federale;
- i corsi che riguardano singole parti / singoli campi di competenze o singoli moduli di un esame federale;
- i corsi per l’ottenimento di certificati d’ammissione purché siano menzionati nel regolamento d’esame come condizione di ammissione (p. es. certificato rilasciato dall’associazione professionale). Sono esclusi i corsi per gli esami di guida e altri esami o procedure di autorizzazione non direttamente collegati all’esame federale.
Nella lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione) devono essere riportati, in base all’anno di inizio, tutti i corsi la cui frequenza permette ai partecipanti di richiedere i contributi federali (se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti).
Vengono finanziate le tasse per gli esami federali?
Non possono essere richiesti contributi federali a copertura delle tasse d’esame. Lo svolgimento degli esami è già sovvenzionato dalla Confederazione (contributi concessi agli operatori responsabili degli esami) per il 60-80 per cento. Lo scopo è di ridurre i costi dei partecipanti e garantire un ottimo svolgimento degli esami.
Vengono finanziati i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori SSS e gli studi postdiploma SPD SSS?
I cicli di formazione SSS ricevono già finanziamenti dai Cantoni tramite l’Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). Per questo motivo non possono essere richiesti contributi federali.
Gli studi postdiploma SPD SSS sono un’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori, per cui sono esclusi anch’essi dai contributi federali. Eccezione: se gli SPD SSS preparano anche a un esame federale e figurano nella lista d’iscrizione possono essere richiesti contributi federali (se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti).
Disposizioni sul passaggio al nuovo finanziamento
Quando entra in vigore il nuovo finanziamento?
Il finanziamento entra in vigore il 1° gennaio 2018. Le persone domiciliate in Svizzera che hanno frequentato un corso di preparazione e che sostengono un esame federale dopo il 1° gennaio 2018 possono presentare una domanda di contributi federali, indipendentemente dall’esito dell’esame.
Il corso scelto deve essere riportato nella lista d’iscrizione dell’anno in cui inizia, essere cominciato dopo il 1° gennaio 2017 e non deve aver ricevuto sovvenzioni cantonali (v. domanda successiva). Il pagamento dei costi del corso può essere stato effettuato anche prima del 1° gennaio 2017.
Di cosa devono tenere conto le associazioni professionali e i datori di lavoro nel passaggio al nuovo modello di finanziamento?
Finora alcuni corsi di preparazione sono stati sovvenzionati dai Cantoni con contributi agli operatori dei corsi tramite l’Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASPS). Per evitare che i partecipanti beneficino di un doppio sostegno (riduzione dei costi dei corsi e contributi federali), il passaggio al nuovo modello di finanziamento prevede che:
- i corsi finora sovvenzionati tramite l’ASPS e iniziati entro il 31 luglio 2017 continuano a essere sovvenzionati dai Cantoni fino al loro termine e non danno quindi diritto ai contributi federali.
- i corsi che iniziano a partire dal 1° agosto 2017 non sono più sovvenzionati attraverso l’ASPS e, se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti, danno diritto ai contributi federali. Venendo meno le sovvenzioni cantonali, i costi dei corsi aumenteranno: i contributi federali diretti serviranno a compensare questo aumento.
- i partecipanti a corsi che finora non sono stati sovvenzionati dai Cantoni possono richiedere i contributi federali per i corsi iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.
Informazioni per partecipanti
A quanto ammonta il contributo e quali costi dei corsi sono computabili?
L’importo dei contributi federali per i corsi di preparazione agli esami federali viene calcolato in base al tasso di contribuzione e al tetto massimo dei costi computabili dei corsi.
Il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi e si applica fino al raggiungimento del tetto massimo dei costi computabili che ammonta a 19'000 CHF per gli esami federali di professione e a 21'000 CHF per gli esami professionali superiori. Se per la preparazione a un esame federale vengono frequentati più corsi, i costi computabili possono essere cumulati fino al raggiungimento del tetto massimo. Questo vale anche per la frequenza di altri corsi in caso di ripetizione dell’esame federale. Per motivi di economia procedurale è possibile presentare una domanda solo se i costi computabili superano complessivamente i 1000 CHF.
È considerata computabile la parte di un corso finalizzata direttamente alla preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti e la festa di diploma non possono essere incluse nella domanda di contributi.
In linea di massima, i costi del materiale didattico messo a disposizione dall’operatore e degli esami di fine modulo servono direttamente alla preparazione dell’esame federale. Questi costi sono considerati computabili e figurano sulla ricevuta di pagamento solo se sono inclusi nei costi del corso. Ciò significa che devono essere fatturati dagli operatori ed essere inclusi nei costi del corso indicati nel portale online. Gli operatori possono rilasciare una fattura a parte o fatturarli insieme agli altri costi del corso.
Gli esami di fine modulo sostenuti al di fuori dei corsi di preparazione e fatturati separatamente, per esempio dagli organi responsabili dell’esame, non sono computabili. Tuttavia è l’operatore a decidere se questi costi possono essere inclusi. La SEFRI ritiene che queste modalità di fatturazione potranno aiutare a semplificare le procedure amministrative. I cambiamenti nell’offerta di corsi, in particolare per quanto riguarda i costi, continueranno a essere monitorati.
Esempi:
Maria Bianchi ha speso 12'500 CHF per il corso di preparazione all’esame di professione, dei quali 12'000 sono computabili. Maria può richiedere un contributo federale di 6000 CHF (purché soddisfi tutti i requisiti).
Mario Bernasconi sostiene due corsi di preparazione in vista dell’esame professionale superiore. I costi computabili sono rispettivamente di 15'000 e 8000 CHF, per un totale di 23'000 CHF. Dato il tetto massimo di 21'000 CHF, Mario ha diritto a un contributo federale di 10'500 CHF (purché soddisfi tutti i requisiti).
Quando si possono richiedere i contributi federali?
Nei casi standard i partecipanti richiedono i contributi federali dopo aver sostenuto l’esame federale. I costi dei corsi vanno perciò anticipati dal partecipante stesso e/o con il sostegno di datori di lavoro, associazioni professionali o altri finanziatori. Nota bene: la Confederazione versa un contributo soltanto per i costi dei corsi pagati direttamente dai partecipanti agli operatori in base alla fattura presentata da questi ultimi (v. > Di cosa devono tenere conto i partecipanti in caso di prefinanziamento dei costi dei corsi da parte del datore di lavoro o di terzi?).
Casi eccezionali: da gennaio 2018 i partecipanti che non possono garantire il finanziamento fino al momento in cui vengono versati i contributi federali (autofinanziamento / finanziamento esterno) potranno richiedere contributi parziali prima di aver sostenuto l’esame federale, se soddisfano determinate condizioni (v. > Requisiti per richiedere contributi parziali (casi eccezionali)).
In caso di differimento dell’esame federale a causa del coronavirus è possibile richiedere i contributi federali prima di sostenere l’esame?
No. Per presentare la domanda di contributi i candidati devono aver sostenuto l’esame federale. Que-sta regola vale anche in caso di differimento dell’esame.
Le condizioni per presentare una domanda di contributi parziali prima dell’esame federale (caso eccezionale) rimangono valide. Vedi > Domanda di contributi parziali.
Requisiti per richiedere il contributo (caso standard)
I partecipanti riceveranno i contributi federali se soddisfano i seguenti requisiti:
- hanno frequentato uno o più corsi riportati nella lista dei corsi di preparazione dell’anno in cui sono iniziati (lista d’iscrizione)
- hanno sostenuto i costi dei corsi
La Confederazione partecipa unicamente ai costi sostenuti direttamente dai partecipanti. Per comprovarli, questi ultimi devono presentare la fattura emessa a loro nome e la ricevuta di pagamento per il corso o i corsi svolto/i. Fattura e ricevuta vengono fornite dall’operatore dei corsi.
- hanno sostenuto l’esame federale
Il diritto a ricevere i contributi federali non presuppone il superamento dell’esame. Occorre tuttavia presentare la decisione d’esame, ricevuta dagli organi responsabili, in cui si attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame.
Se il partecipante si ritira dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.) può inviare la domanda di contributi non appena si presenta nuovamente all’esame.
- risiedono in Svizzera
Al momento della notifica della decisione d’esame il partecipante deve risiedere in Svizzera. Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove ha depositato i suoi documenti (art. 23 CC). La nazionalità non è rilevante. I frontalieri e i soggiornanti settimanali internazionali non hanno il loro domicilio in Svizzera e pertanto non hanno diritto ai contributi federali.
La domanda di contributi può essere presentata entro due anni dalla notifica della decisione d’esame. Dall’inizio del corso di preparazione a quando viene sostenuto l’esame non devono essere trascorsi più di sette anni. La ricevuta di un corso di preparazione può essere presentata una sola volta.
Per motivi di economia procedurale è possibile presentare una domanda solo se i costi computabili del corso frequentato o la somma dei costi computabili di diversi corsi frequentati ammontano complessivamente ad almeno 1000 CHF.
Requisiti per richiedere contributi parziali (casi eccezionali)
I partecipanti possono richiedere contributi parziali prima di aver sostenuto l’esame federale se:
- in base all’ultima tassazione hanno versato meno di 88 CHF di imposta federale diretta (in caso di tassazione alla fonte, v. domanda seguente);
- frequentano almeno uno dei corsi riportati nella lista d’iscrizione dell’anno in cui è iniziato e dall’inizio del corso non sono trascorsi più di due anni;
- hanno pagato costi computabili dei corsi pari ad almeno 3500 CHF. Come prova dell’effettivo pagamento, i partecipanti devono presentare le fatture emesse a loro nome e le ricevute di pagamento del corso frequentato (o dei corsi frequentati) che hanno ricevuto dagli operatori;
- si impegnano per iscritto a sostenere l’esame federale entro 5 anni dall’inoltro della domanda presentano la decisione d’esame che attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame;
- al momento della presentazione della domanda risiedono in Svizzera.
I contributi parziali possono essere richiesti più volte, purché ogni volta i costi sostenuti ammontino ad almeno 3500 CHF. Dopo aver sostenuto l’esame federale sarà possibile richiedere eventuali contributi residui.
Se entro 5 anni dalla presentazione della domanda non viene inoltrata la decisione d’esame, i contributi parziali dovranno essere rimborsati.
Dopo quanto tempo i partecipanti ricevono i contributi?
Dal momento in cui è stata presentata la domanda completa o la domanda di contributi parziali, incluse tutte le attestazioni necessarie, normalmente i partecipanti ricevono i contributi federali al massimo entro tre mesi. Verso la fine dell’anno questi tempi possono allungarsi, ma non oltre i 4 mesi.
In caso di tassazione alla fonte è possibile richiedere contributi parziali?
Chi è tassato alla fonte non può richiedere contributi parziali. Dopo aver sostenuto l’esame federale può presentare domanda per i contributi federali seguendo la procedura normale (se sono soddisfatte tutte le altre condizioni).
Se le persone tassate alla fonte con domicilio in Svizzera si sottopongono a una tassazione ordinaria ulteriore possono presentare domanda per i contributi parziali se l’imposta federale diretta da pagare è inferiore a 88 CHF. Vale la tassazione dell’ultimo periodo fiscale. Per ulteriori informazioni sulla tassazione ordinaria ulteriore i partecipanti possono rivolgersi all’amministrazione delle contribuzioni del loro Cantone.
In caso di ripetizione dell’esame federale è possibile richiedere contributi per altri corsi?
Se per la ripetizione di un esame federale vengono frequentati più corsi, i costi computabili possono essere cumulati fino al raggiungimento del tetto massimo con gli altri costi sostenuti, ossia max. 19'000 CHF costi del corso / 9500 CHF contributo federale per un esame di professione e max. 21'000 CHF costi del corso / 10'500 CHF contributo federale per un esame professionale superiore.
In caso di ritiro dall’esame federale per motivi validi (malattia, ecc.) è possibile richiedere i contributi federali?
No.
Se il candidato si ritira dall’esame o da alcune parti dell’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (malattia, servizio militare, ecc.) può inviare la domanda di contributi non appena si presenta nuovamente all’esame e lo sostiene interamente.
Come vanno dichiarati dal punto di vista fiscale i contributi federali?
I partecipanti devono dichiarare i contributi federali come altri redditi. I costi dei corsi e i contributi federali vanno dichiarati nel rispettivo periodo fiscale. I costi dei corsi e i contributi ricevuti relativi al medesimo periodo fiscale vengono conteggiati tra di loro. Per maggiori informazioni consultare la circolare n.42 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.
Decisione d’esame e (pre)finanziamento da parte di terzi
Di cosa occorre tenere conto per la decisione d’esame?
Gli organi responsabili degli esami forniscono ai partecipanti la decisione d’esame in cui si attesta il superamento o il mancato superamento dell’esame. La SEFRI mette a disposizione un modello per la decisione d’esame che deve essere utilizzato dagli organi responsabili da gennaio 2018. Il modello può essere richiesto alla SEFRI all’indirizzo: info.hbb@sbfi.admin.ch. Tutte le informazioni si trovano nel seguente foglio informativo.
Di cosa devono tenere conto le associazioni professionali e i datori di lavoro in caso di prefinanziamento dei costi dei corsi da parte di terzi?
La Confederazione partecipa unicamente ai costi sostenuti direttamente dai partecipanti. Per comprovarli, questi ultimi devono presentare la fattura emessa a loro nome e la ricevuta di pagamento per il corso o i corsi svolto/i. Fattura e ricevuta vengono fornite dall’operatore dei corsi.
I costi messi in conto a terzi (p. es. datori di lavoro, associazioni professionali, altri finanziatori) e pagati direttamente da questi ultimi agli operatori sono esclusi dai contributi federali. In questo caso l’importo coperto da terzi viene detratto dall’eventuale contributo.
Gli aiuti finanziari che i partecipanti percepiscono da terzi non influiscono sui contributi federali. Per determinare il diritto al contributo vengono presi in considerazione tutti i costi sostenuti da un partecipante. Gli eventuali terzi stabiliscono con il partecipante (p. es. mediante un accordo di formazione o un contratto di prestito) se e in quale forma quest’ultimo deve rimborsare l’importo prefinanziato dopo aver percepito il contributo federale.
Nel caso eccezionale in cui i costi del corso vengono anticipati da terzi, ma devono successivamente essere rimborsati dal partecipante, quest’ultimo può chiedere il contributo federale fornendo le prove di cui dispone. In tal caso la SEFRI esaminerà attentamente se il partecipante ha diritto al contributo.
I contributi federali vengono corrisposti direttamente ai partecipanti. Non sono previsti versamenti a terzi.
Esempi:
Maria Bianchi paga i costi del corso di preparazione. Ha pienamente diritto al contributo federale, che le viene versato. Stabilisce con il suo datore di lavoro in che misura e in quale forma quest’ultimo contribuisce al finanziamento dei costi del corso.
Il datore di lavoro di Mario Bernasconi contribuisce ai costi del corso e paga la sua quota direttamente all’operatore. Per questo importo la Confederazione non versa alcun contributo. Mario riceve i contributi federali solo per i costi che lui stesso ha pagato all’operatore.
Informazioni per partecipanti e conclusioni
In che modo gli operatori possono comunicare le novità relative al nuovo finanziamento
Le associazioni professionali e i datori di lavoro possono rinviare i partecipanti al sito della SEFRI, dove sono presenti tutte le informazioni utili sul nuovo finanziamento.
La SEFRI mette a disposizione un pacchetto informativo con il quale le associazioni professionali e i datori di lavoro possono illustrare agli interessati come funziona il finanziamento.
Il pacchetto comprende:
- flyer che presenta brevemente il nuovo finanziamento
- video illustrativo di due minuti che spiega il nuovo finanziamento
- link (banner) che collega il sito dell’associazione professionale o del datore di lavoro con quello della SEFRI e fornisce tutte le informazioni utili sul nuovo finanziamento.
Il flyer “Contributi esami federali“ è gratuito e può essere ordinato presso service@gewa.ch
In breve: di cosa occorre tenere conto?
Le associazioni professionali e i datori di lavoro devono
- assicurarsi che i corsi di preparazione del loro settore siano riportati nella lista dei corsi di preparazione;
- informare i potenziali partecipanti ai corsi in merito al nuovo finanziamento;
- contribuire a regolamentare il prefinanziamento dei costi dei corsi (fondi settoriali, accordi individuali sulla formazione continua, ecc.);
- rilasciare ai partecipanti la decisione d’esame in base al modello della SEFRI (riguarda gli organi responsabili degli esami).