Vigilanza e rimedi giuridici

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Vigilanza sulle scuole specializzate superiori

Secondo l’articolo 29 capoverso 5 della legge sulla formazione professionale (LFPr) i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione. Il foglio informativo illustra la vigilanza sulle scuole specializzate superiori.

La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP ha presentato in una raccomandazione concernente la vigilanza gli standard minimi che i Cantoni dovrebbero tenere in considerazione nel loro compito di vigilanza. La raccomandazione è entrata in vigore il 1° agosto 2022.

Raccomandazione : Vigilanza sulle scuole specializzate superiori

Informazioni sui rimedi giuridici

I rimedi giuridici contro le decisioni delle scuole specializzate superiori riguardanti l’ammissione, la promozione e il rilascio del diploma sono disciplinati dall’articolo 61 della legge sulla formazione professionale (LFPr). Le decisioni delle SSS riguardanti l’ammissione, la promozione e il rilascio del diploma contengono un’indicazione dei rimedi giuridici che designa l’autorità di ricorso.

Le autorità di ricorso in materia di decisioni amministrative delle SSS cantonali e delle SSS con mandato di prestazioni cantonale sono le autorità cantonali designate dal Cantone. I rimedi giuridici sono disciplinati dalle rispettive disposizioni cantonali.

L’autorità di ricorso per le decisioni amministrative delle scuole specializzate superiori senza mandato di prestazioni cantonale è la SEFRI. Il ricorso contro le decisioni negative di queste scuole, corredato dalle conclusioni e dai motivi, deve essere inoltrato alla SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. La decisione di prima istanza emanata dalla SEFRI può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

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