Fondi per la formazione professionale ai sensi dell’articolo 60 LFPr

Fondi settoriali: equa ripartizione dei compiti e finanziamento della formazione professionale

In base all’articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr), su richiesta dell’organizzazione del mondo del lavoro competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per un determinato ramo. Così facendo tutte le aziende del ramo sono tenute a fornire adeguati contributi di solidarietà per la formazione professionale.

Secondo la LFPr, i fondi per la formazione professionale sono istituiti per i singoli rami professionali. I contributi vengono riscossi all’interno di un ramo e sono impiegati per la promozione della formazione professionale (sviluppo di offerte formative, organizzazione di corsi e procedure di qualificazione, pubblicità, ecc.).

Con il conferimento del carattere obbligatorio generale vengono coinvolte anche le aziende che, pur beneficiando delle prestazioni offerte ai membri di un’associazione, non contribuirebbero a finanziare le spese generali della formazione professionale del loro ramo. Questi «non membri dell’associazione» sono tenuti a versare adeguati contributi di solidarietà al fine di stabilire condizioni uniformi all’interno del ramo.

Condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale

Su richiesta, il Consiglio federale può conferire il carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale per un intero ramo. Le condizioni sono stabilite nell’articolo 60 capoverso 4 LFPr:

  • rispetto della rappresentatività (contribuisce già al fondo almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno il 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione nel ramo);
  • l’organizzazione dispone di una propria istituzione di formazione;
  • i contributi devono essere impiegati a beneficio delle professioni specifiche del ramo;
  • i contributi devono essere impiegati a beneficio di tutte le aziende del ramo.

Iter per la richiesta e il conferimento del carattere obbligatorio generale ai sensi dell’articolo 60 LFPr:
Manuale per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/fpc/finanziamento-della-formazione-professionale/fondi-per-la-formazione-professionale.html