Procedure di riconoscimento

matur-anerkennung

In ambito liceale esistono tre procedure di riconoscimento, di cui è responsabile la Commissione svizzera di maturità (CSM):

  1. procedura per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale;
  2. procedura per il riconoscimento degli attestati di maturità cantonale bilingue presso i licei pubblici;
  3. procedura per autorizzare le scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare «passerella».

In tutti e tre i casi il Cantone in cui ha sede la scuola presenta un’apposita domanda alla CSM.

1)
Introduzione
Su richiesta di un Cantone, gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale possono ottenere il riconoscimento a livello svizzero da parte del Consiglio federale e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Il riconoscimento certifica che gli attestati sono equivalenti e che soddisfano i requisiti minimi dell’ordinanza del Consiglio federale o del regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM/RRM).

Procedura
La domanda di riconoscimento, che riporta gli aspetti giuridici rilevanti della formazione prevista, deve essere inoltrata dai Cantoni alla Commissione svizzera di maturità. Quest’ultima esamina la domanda e formula una proposta all’attenzione del Comitato della CDPE e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), che emanano la decisione definitiva.

2)
Introduzione
Anche gli attestati di maturità bilingue rilasciati dai Cantoni possono ottenere il riconoscimento a livello svizzero da parte del Consiglio federale e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). A tal fine devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nel Regolamento della Commissione svizzera di maturità (CMS) del 16 marzo 2012 per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui.

Procedura
La procedura è praticamente uguale a quella per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale. La domanda, che riporta gli aspetti giuridici rilevanti del ciclo di studio bilingue previsto, deve essere presentata alla CSM. Quest’ultima esamina la domanda e formula una proposta all’attenzione della CDPE e del DEFR.

3)
Introduzione
L’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (esame complementare «passerella») sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità (CSM). Su richiesta di un Cantone, una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione può essere autorizzata a organizzare l’esame complementare. Le condizioni sono stabilite nella relativa ordinanza e nelle apposite direttive.

Procedura
La domanda, che riporta gli aspetti giuridici rilevanti del corso di preparazione previsto e dell’esame finale, deve essere presentata alla CSM almeno sei prima dell’inizio della formazione.

Contatto

SEFRI, Dominik Noser
Capounità
Esami di maturità
T +41 58 462 74 85

SEFRI, Mirella Cerimoski
Segreteria
Esami di maturità
T +41 58 465 85 37

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