Attestati per autorità estere

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Per il riconoscimento di diplomi e certificati svizzeri all’estero è competente il Paese di accoglienza. Spesso l’autorità del Paese estero richiede un attestato dell’autorità svizzera competente (p. es. Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Croce Rossa Svizzera CRS, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE ecc.). L’attestato fornisce informazioni sul livello della formazione svizzera. Per i cittadini dell’UE/AELS, su richiesta dell’autorità estera, vengono rilasciati anche attestati specifici sull’attività o sull’esperienza professionale.

La SEFRI è l’ente competente per il riconoscimento dei certificati federali di formazione pratica (CFP), degli attestati federali di capacità (AFC), degli attestati professionali federali (esami di professione), dei diplomi federali (esami professionali superiori), dei diplomi rilasciati dalle scuole specializzate superiori (SSS) e dalle scuola universitarie riconosciute a livello statale. Gli attestati per le autorità degli Stati UE/AELS vengono redatti secondo le direttive europee. Non esiste invece alcun obbligo giuridico di rilasciare attestati per Paesi non appartenenti all’UE/AELS. Se tuttavia nel quadro di una procedura di riconoscimento le autorità estere di tali Paesi dovessero richiedere un attestato relativo al riconoscimento statale o al livello della formazione svizzera, per il rilascio di tale attestato ci si può rivolgere alla SEFRI.

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