Basi legali per il riconoscimento dei diplomi

Le basi legali per il riconoscimento dei titoli esteri di competenza della SEFRI sono: l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Svizzera e l’UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Convenzione AELS del 21 giugno 2001, l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) e l’ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). Il riconoscimento reciproco dei titoli accademici, ovvero dei diplomi rilasciati da università e scuole universitarie professionali al fine di poter proseguire gli studi, è disciplinato dalla Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e da altre convenzioni internazionali con Germania, Italia, Austria e Francia.

L’ALC e la Convenzione AELS disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini della Svizzera e degli Stati dell’UE/AELS che intendono esercitare una professione regolamentata.

La SEFRI può riconoscere i titoli rilasciati in Paesi terzi non appartenenti all’UE/AELS e i titoli UE delle professioni non regolamentate se, conformemente all’articolo 69 OFPr e all’articolo 55 e seguenti O-LPSU, il livello e la durata della formazione sono uguali, i contenuti sono paragonabili e il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche o un’esperienza professionale nel settore.

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