Procedura e durata

1. Presentazione della dichiarazione iniziale nel portale online

La dichiarazione e i documenti di accompagnamento richiesti sono da presentare elettronicamente. Per avviare una procedura di dichiarazione occorre innanzitutto creare un account personale nel nuovo portale online. È importante seguire tutte le indicazioni riportate nella guida seguente fino alla fine.

Portale online della SEFRI

Una volta compilati i dati relativi alla prestazione di servizi in Svizzera e caricati tutti i documenti richiesti, il dossier va infine inoltrato online al Centro nazionale di dichiarazione della SEFRI che si occupa di verificarne l’integralità.

Per verificare l’autenticità dei documenti, è possibile che alcuni di questi debbano in seguito essere inviati in originale per posta al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Centro di dichiarazione, unità IBQ
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna

Non appena la SEFRI riceve i documenti originali per posta, inizia a decorrere il periodo di un mese. Il Centro di dichiarazione trasmette quindi la dichiarazione all’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali.

Se la dichiarazione è incompleta, risulta come non consegnata. In questo caso non inizia a decorrere il periodo di 30 giorni.

2. Verifica delle qualifiche professionali da parte delle autorità competenti

La verifica delle qualifiche professionali si basa sulle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. L’autorità competente comunica al prestatore di servizi il risultato della verifica entro un mese dalla ricezione della dichiarazione. Se le qualifiche professionali attestate presentano una differenza sostanziale rispetto ai requisiti richiesti in Svizzera per l’esercizio della relativa professione regolamentata, l’autorità competente prescrive una prova attitudinale.

3. Sospensione della procedura

Chi ha presentato una dichiarazione viene informato entro un mese se l’esame della sua dichiarazione durerà più del previsto perché, per esempio, mancano determinate informazioni sul contenuto della formazione estera o alcuni documenti importanti non sembrano essere del tutto aggiornati. L’autorità competente può sospendere la procedura fino alla ricezione dei documenti necessari per prendere la decisione.

4. Inizio dell’attività professionale

I prestatori di servizi possono lavorare in Svizzera non appena ricevono il nulla osta dall’autorità competente.

5. Rinnovo della dichiarazione nel portale online

La dichiarazione deve essere rinnovata per ogni anno civile. Anche il rinnovo deve essere effettuato mediante il nuovo portale online. Per rinnovare la dichiarazione occorre creare un nuovo account personale nel portale online. È fondamentale seguire tutte le indicazioni riportate nella guida seguente fino alla fine.

Portale online della SEFRI

Al punto «Tipo di dichiarazione» occorre selezionare «Rinnovo». Una volta compilati i dati relativi alla prestazione di servizi in Svizzera e caricati tutti i documenti richiesti, il dossier va infine inoltrato online al Centro nazionale di dichiarazione della SEFRI che si occupa di verificarne l’integralità.

Il rinnovo può essere inoltrato al più presto a partire dal mese di ottobre per l’anno civile successivo.

Importante: il prestatore è legalmente tenuto a indicare eventuali modifiche rispetto ai dati dichiarati e a fornire i documenti richiesti.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-dichiarazione-per-i-prestatori-di-servizi-dellue-ae/procedura-e-durata.html