In Svizzera non c’è una sola autorità preposta al riconoscimento dei diplomi esteri. L’autorità a cui rivolgersi dipende dal titolo di studio conseguito all’estero. Per informazioni dettagliate sulla procedura occorre rivolgersi all’autorità competente.
- Se la professione è regolamentata, per poterla esercitare è obbligatorio ottenere il riconoscimento.
- Se la professione non è regolamentata, di norma per l’esercizio non è necessario il riconoscimento del diploma estero. Ha tuttavia la possibilità di far riconoscere, a titolo facoltativo, il Suo diploma: cfr. punti 14 e 16.