11) Professioni legali

In Svizzera l’ammissione all’esercizio della professione di avvocato (difesa e rappresentanza delle parti in giudizio) è disciplinata dalle leggi cantonali in materia.

Pertanto, si prega di rivolgersi all’autorità cantonale competente:

In genere le attività giuridiche non inerenti alla difesa e alla rappresentanza delle parti in giudizio non sono regolamentate. In questi casi è quindi possibile lavorare in Svizzera (per esempio come giurista) senza il riconoscimento del diploma.

Gli avvocati provenienti dall’UE/AELS possono trovare tutte le informazioni relative alle procedure in vigore a livello nazionale nella legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/autorita-competenti-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/professioni-legali.html