Basi legali per il riconoscimento dei diplomi

Das SBFI_Rechtliche Grundlagen

Le basi legali per il riconoscimento dei titoli esteri di competenza della SEFRI sono: l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Svizzera e l’UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Convenzione AELS del 21 giugno 2001, l’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), l’ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e vari accordi bilaterali con altri Paesi. Il riconoscimento reciproco dei titoli accademici, ovvero dei diplomi rilasciati da università e scuole universitarie professionali al fine di poter proseguire gli studi, è disciplinato dalla Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e da altre convenzioni internazionali con Germania, Italia, Austria e Francia.

L’ALC e la Convenzione AELS disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini della Svizzera e degli Stati dell’UE/AELS che intendono esercitare una professione regolamentata.

La SEFRI può riconoscere i titoli rilasciati in Paesi terzi e da Paesi UE/AELS nell’ambito delle professioni non regolamentate se, conformemente all’articolo 69 e seguenti OFPr e all’articolo 55 e seguenti O-LPSU, il livello e la durata della formazione sono uguali, i contenuti sono paragonabili e il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche o può essere dimonstrata un’esperienza professionale nel settore.

La Svizzera conclude inoltre con alcuni Paesi accordi bilaterali che prevedono un mutuo riconoscimento facilitato di determinati titoli. Attualmente esistono simili accordi con la Germania e il Principato del Liechtenstein. Accordi con altri Paesi sono in fase di pianificazione.

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