Il 21 giugno 1999 la Svizzera, la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno sottoscritto sette accordi bilaterali, tra cui l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). L’ALC ha permesso di estendere alla Svizzera i principi fondamentali della libera circolazione delle persone così come erano già applicati nell’UE. Nell’allegato III dell’ALC sono state recepite le direttive europee nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. Il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali vale dunque anche nei rapporti fra la Svizzera e gli Stati UE.
Le direttive europee recepite nell’allegato III si applicano solamente nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese di accoglienza, ovvero quando per il suo esercizio le disposizioni legali e amministrative prescrivono il possesso di determinate qualifiche professionali. Ogni Stato membro disciplina autonomamente l’esercizio delle professioni. In altre parole in uno Stato membro potrebbe essere richiesto il riconoscimento del diploma per l’esercizio di una data professione e in un altro Stato membro no. La Svizzera adotta una posizione piuttosto liberale e, rispetto agli Stati UE/AELS, regolamenta solo un numero esiguo di professioni.
Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Stati AELS
Per il riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS (Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia) valgono le stesse regole del riconoscimento fra Svizzera e UE.
L’allegato K della Convenzione AELS modificata dall’Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 riporta le direttive europee valide per gli Stati AELS per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. L’allegato K è stato aggiornato parallelamente all’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.