Titoli di Paesi terzi

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La SEFRI riconosce i titoli conseguiti nei Paesi terzi se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 69 e seguenti dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) nonché 55 e seguenti dell’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). Entrambe le ordinanze prevedono inoltre misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra le formazioni.

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101)

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)

Riconoscimento

Un titolo estero viene riconosciuto se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

  • il livello di formazione è uguale;
  • la durata della formazione è uguale;
  • i contenuti sono paragonabili;
  • il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un’esperienza professionale nel settore.

Tutti questi criteri, nessuno escluso, devono essere soddisfatti per il riconoscimento di un diploma estero. Il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

Professioni regolamentate: provvedimenti di compensazione per cittadini di Stati terzi

Se dal confronto fra la formazione svizzera e quella estera emerge che i requisiti sopra elencati non sono tutti soddisfatti, la SEFRI può disporre provvedimenti di compensazione sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Solo dopo aver portato a termine tali provvedimenti viene rilasciato il riconoscimento definitivo.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/base-legale-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/ordinanze.html