Conformemente alle disposizioni d'esecuzione relative alla Legge federale sugli esplosivi, l'aggiornamento della documentazione e delle prescrizioni e la gestione della qualità in materia di brillamento sono affidati alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), cui spetta altresì la vigilanza sulla formazione e sugli esami per l'ottenimento dei permessi summenzionati.
L'articolo 14 della legge sugli esplosivi (LEspl) stabilisce che le cariche esplosive e determinati pezzi pirotecnici possono essere preparati e fatti brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso (di brillamento o di utilizzazione) o sotto la loro sorveglianza.
Il Servizio degli esplosivi, annesso al unità Formazione professionale superiore, è responsabile di questi compiti.